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Composizione Della Crisi Da Sovraindebitamento | aivm.it

Che intendiamo con composizione della crisi da sovraindebitamento? Cosa comporta? Quale legge la regola?

La composizione della crisi da sovraindebitamento è introdotta con la legge n. 3 del 2012 (detta anche legge “salva suicidi”).

Rappresenta una novità nell’ambito del diritto concorsuale (quella branca del diritto che regola i fallimenti e che mira a trovare soluzioni allo stato di crisi delle imprese commerciali), perché prima nell’ordinamento italiano non era prevista alcuna regolamentazione riguardo alla crisi debitoria da parte di un soggetto privato.

Cos’è il sovraindebitamento? Si può fare qualcosa?

Tale legge è applicabile ai soggetti non fallibili. Infatti, la composizione della crisi da sovraindebitamento può essere richiesta da piccoli imprenditori, professionisti, consumatori e privati, ovverosia da quei soggetti ai quali non si applica la legge fallimentare.

Per sovraindebitamento si intende una situazione di continua differenza tra i debiti contratti e il patrimonio disponibile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di riuscire a pagare regolarmente le proprie scadenze.

In sostanza, una situazione per cui il debito contratto è maggiore del denaro a disposizione.

Nei casi di sovraindebitamento è consentito al debitore di aprire un procedimento presso il Tribunale competente  – quello del luogo in cui ha la residenza il debitore – per chiedere la liberazione totale dai propri debiti.

Come chiedere tale liberazione dal sovraindebitamento

Per chiedere tale liberazione, la legge n. 3 del 2012 prevede tre diverse possibilità.

Piano del consumatore

Il piano del consumatore può essere presentato soltanto dal consumatore-privato, ossia il debitore che ha contratto i suoi debiti esclusivamente per scopi che estranei alla sua attività professionale o imprenditoriale.

Il piano consiste in una proposta di pagamento rateizzato dei propri debiti presentata dal debitore ai propri creditori.

Tale piano deve essere approvato dal Giudice e reso esecutivo da quest’ultimo.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere presentato da enti e imprese che non possono fallire ed è sostanzialmente molto simile al piano del consumatore.

L’unica differenza – di non poco conto – è che tale accordo deve essere approvato dai creditori che rappresentino almeno il 60% del debito complessivo del debitore.

Tutti i creditori hanno diritto di voto, in più se l’accordo è accettato dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti, il Giudice provvederà ad approvarlo.

La procedura di liquidazione dei beni

La procedura di liquidazione dei beni consiste nella liquidazione del patrimonio del debitore (privato o soggetto non fallibile) al fine di far fronte al pagamento di tutti i debiti contratti.

In queste ipotesi, il Tribunale nomina un liquidatore che provvede alla vendita di tutti i beni del debitore e a pagare i creditori. Il debitore perderà così tutti i suoi beni, con le sole seguenti eccezioni:

  • beni che non sono pignorabili per legge;
  • crediti di carattere alimentare e di mantenimento;
  • crediti non pignorabili ex art. 545 c.p.c.;
  • frutti derivanti dall’usufrutto dei beni dei figli e beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti;
  • stipendi, salari e pensioni che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti necessari al mantenimento della propria famiglia, come stabilito dal giudice.

La procedura da seguire per ovviare al sovraindebitamento

Preliminarmente, il debitore deve presentare richiesta di nomina dell’organismo di composizione della crisi.

Tale richiesta è da depositare presso la cancelleria di volontaria giurisdizione del Tribunale del luogo in cui ha residenza il debitore.

Il Tribunale nomina l’organismo di composizione e il suo nome è comunicato dalla cancelleria direttamente al richiedente.

Il debitore si rivolge all’organismo di composizione, illustrando la propria situazione per ottenere la validazione.

In tale fase è consigliata, seppur non obbligatoria, l’assistenza di un professionista, che sia un avvocato o un commercialista, oppure entrambi.

In seguito il soggetto dovrà recarsi presso la cancelleria del Tribunale del luogo di residenza per presentare la sua proposta, approvata dall’organismo di composizione della crisi, con la relazione e tutti i documenti necessari.

Il giudice delegato, una volta ricevuta tutta la documentazione necessaria, fissa un’udienza, la cui data sarà comunicata al debitore interessato e all’organismo di composizione della crisi che potranno partecipare.

Con il decreto d’urgenza di fissazione dell’udienza, il giudice delegato dice che non potranno essere iniziate nuove azioni esecutive nei confronti del debitore e dispone la sospensione di tutte quelle pendenti, fino a quando il provvedimento di omologazione diverrà definitivo.

A seguito dell’udienza e dell’analisi di tutta la documentazione, il giudice deciderà nel merito e, in caso di approvazione, il debitore sovraindebitato dovrà provvedere ad attuare il piano presentato.

Per altre definizioni continuate a seguire il nostro glossario.

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