0 Condivisioni

Cosa sappiamo del cyberbullismo | aivm.it

Cyberbullsimo: sanzioni e conseguenze legali.

Oggi siamo testimoni dell’evoluzione sempre più veloce del c.d. Cyberspazio, la realtà virtuale alla quale ogni persona dotata di un dispositivo elettronico ed una connessione internet può accedere. Occorre però sempre tener presente delle conseguenze ed effetti che un uso sbagliato di questi mezzi può arrecare agli altri nonché delle sanzioni legali cui si può andare incontro.

La realtà virtuale sta diventando sempre più “reale”, tanto che tutto ciò che facciamo al suo interno può avere delle conseguenze anche nella vita quotidiana. Non va sottovalutata dunque l’attività in rete di ciascun individuo che può portare in casi estremi anche ad atti penalmente rilevanti.  È in questo contesto che si sviluppa la piaga del Cyberbullismo, termine con il quale si fa riferimento al cosiddetto “bullismo in rete”, per lo più su piattaforme digitali come Internet e Social Network come Facebook, ma anche tramite canali telematici come Whatsapp.

Chi ne è vittima si trova generalmente a dover fare i conti con pesanti vessazioni ed intimidazioni telematiche, attacchi verso i propri profili virtuali e prese in giro sul proprio aspetto fisico e/o caratteriale da un singolo o da gruppi di persone. Coloro che lo attuano sono solitamente convinti del fatto di agire in una dimensione più libera che garantisce loro protezione ed anonimato.

Quali potrebbero essere le sanzioni e le conseguenze legali collegate a questo genere di atti?

Il compimento di determinati reati, diffamazione, calunnia, minaccia ecc., tramite l’utilizzo di strumenti telematici o informatici nel nostro ordinamento può comportare, in primis, l’applicazione di un’aggravante sulla pena.

Fattispecie lampante di un utilizzo distorto degli strumenti telematici e informatici è prevista dal Decreto Legge n. 93/2013 ove all’art 9 si prevede l’aggravante per la frode informatica commessa con sostituzione d’identità digitale. Ancora all’art. 612bis del codice penale si prevede un aggravamento ordinario (di ⅓) della pena stabilita per il reato di atti persecutori – comunemente indicato come stalking – nel caso in cui il fatto sia commesso “attraverso strumenti informatici o telematici”.

Adesso con la Legge n. 71 del 2017, in vigore dal 18 Giugno 2017, il Legislatore italiano ha per così dire, sanato una situazione di vuoto normativo in materia di condotte ascrivibili al cyberbullismo a tutela della categoria dei minorenni. L’obiettivo è di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo, di tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Il cyberbullismo viene definito, ai sensi dell’art. 1 c. 2 della legge come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica”.

Il decreto non determina una responsività penale dei minori fautori di tali attività, ma l’art. 7 introduce un interessante strumento, non contemplato in precedenza, cioè l’istituto dell’ammonimento, con il quale minori di età superiore ai quattordici anni, responsabili di atti di cyberbullismo nei confronti di altri minorenni possono essere convocati unitamente ad almeno un genitore dal questore che può così rimproverare ufficialmente il minorenne.

Se si è vittima occorre anzitutto conservare le prove di quanto si sta subendo e portarlo alla polizia postale o da un avvocato. I messaggi scritti in rete, anche se cancellati in un secondo momento dall’autore, rimangono comunque visibili ed accessibili all’utenza. Questi possono anche venire opportunamente archiviati dalle stesse vittime o da terzi per raccogliere le prove da presentare in un secondo momento in sede giudiziaria.

Se vuoi approfondire ulteriormente l’argomento consulta la pagina Miur: (http://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo).

Le volontarie Tea, Giuliana e Greta

0 Condivisioni
Share
Share
Tweet
WhatsApp