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diritto all'oblio

Scopri con il nostro glossario giuridico cos’è il diritto all’oblio, le sue caratteristiche e da chi è garantito.


Cos’è Il Diritto All’Oblio?

Il recente sviluppo tecnologico-informatico, e la sua diffusione, hanno dato vita alla cosiddetta “società dell’informazione”.

Una delle caratteristiche di questa società è la mole di informazioni che riesce a memorizzare grazie agli strumenti informatici. Diventa dunque sempre più difficile perdere, dimenticare o far dimenticare notizie e dati: tradotto, ciò significa che è quasi impossibile eliminare un’informazione che sia finita nel web.

In seguito a questo fenomeno, la giurisprudenza ha “creato” un nuovo tipo di diritto, il cosiddetto diritto all’oblio, il quale fa parte della più ampia categoria del diritto alla privacy.

Tale diritto ha seguito una specifica evoluzione:

  • nell’era pre-internet, il diritto all’oblio prevedeva che trascorsi alcuni anni, il protagonista di una notizia di cronaca ha il diritto a che il suo nome non sia immediatamente riconducibile a quell’accadimento;
  • nell’era digitale, fa riferimento alla rimozione di tutti quei link e riferimenti che rimandano ad un contenuto online ritenuto dannoso nei confronti dell’interessato.

La Corte di Cassazione lo ha definito come:

Il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata.

Online, infatti, ciascun utente della rete può facilmente pubblicare notizie, foto, video, audio e, in generale, contenuti digitali. Può capitare che tali contenuti rechino successivamente danno alla reputazione del diretto interessato, e della sua privacy.

Diritto Alla Riservatezza Contro Diritto Di Cronaca

Nelle questioni che hanno visto impegnate le corti italiane, il diritto all’oblio si è spesso scontrato con il diritto di cronaca.

In merito a questo scontro si è pronunciata la sentenza numero 23771 del 2015 del Tribunale di Roma, la quale ha precisato che il diritto all’oblio è una particolare espressione del diritto alla riservatezza (in senso lato, la privacy) e ne ha chiarito i presupposti:

  • l’avvenimento del quale si chiede l’oblio deve essere lontano nel tempo;
  • il fatto deve avere uno scarso interesse pubblico.

Si cerca dunque di bilanciare, in questa sentenza, sia il diritto di ciascun cittadino di reperire informazioni su fatti particolarmente significativi tali da essere di interesse pubblico, sia il diritto dei protagonisti della vicenda, vittime e colpevoli, di essere dimenticati dall’opinione pubblica.

Il Diritto All’Oblio e I Dati Personali

Nel diritto all’oblio ricorre il trattamento dei dati personali. Quotidianamente, infatti, i cittadini entrano in contatto con moduli tramite i quali si chiede il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali.

Questi moduli sono precompilati secondo le linee guida dettate da un apposito Regolamento Europeo, il GDPR (General Data Protection Regulation).

Quest’ultimo consente all’interessato di chiedere la cancellazione definitiva dei dati personali raccolti da un terzo nel caso in cui:

  • i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
  • l’interessato revochi il consenso su cui si basa il trattamento dei dati;
  • i dati personali siano stati trattati illecitamente;
  • la cancellazione sia prevista per l’adempimento di un obbligo legale previsto dall’Unione Europea o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il Garante Della Privacy

In Italia il diritto all’oblio è assicurato dal Garante per la protezione dei dati personali, che assicura la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.

Il Garante interviene anche nelle seguenti casi:

Principio della pertinenza

il diritto di cronaca e la diffusione della notizia incontra un limite nel principio di pertinenza, secondo il quale i fatti possono essere riproposti al pubblico, anche a distanza di tempo, ma solo se hanno una stretta relazione con nuovi fatti di cronaca e se vi è un interesse rilevante alla loro diffusione;

Diritto all’oblio anche senza nome

Il Garante della Privacy stabilisce che tale diritto possa essere invocato anche partendo da dati presenti sul web che non siano nome e cognome dell’interessato, ma che lo rendono identificabile.

Se ti è piaciuto questo articolo sul diritto all’oblio, ti suggeriamo la lettura del diritto di difesa.

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