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Il Patteggiamento

Vi sarete sicuramente imbattuti nel termine “patteggiamento“; oggi noi di AIVM cerchiamo di spiegarvi, nel nostro glossario giuridico, come funziona questo procedimento

Il patteggiamento è un procedimento speciale (disciplinato dall’art. 444 del codice di procedura penale), che permette all’ indagato di un reato penale di ottenere una sanzione sostitutiva  o di una pena pecuniaria (diminuita fino a un terzo) o di una pena detentiva che non superi i cinque anni (di reclusione o arresto). Tale richiesta inoltre può pervenire anche dal PM.


Aspetti Positivi :

Per quanto riguarda gli aspetti positivi, ossia i vantaggi di tale istituto, possiamo così sintetizzarli:

  • Riduzione della pena di 1/3 (sia che si tratti di pena detentiva che pecuniaria);
  • La persona offesa non può chiedere il risarcimento in sede penale;
  • Estinzione del reato e degli effetti  penali;
  • Se la condanna patteggiata è inferiore ai due anni, non sarà iscritta sul casellario giudiziale grazie al beneficio della non menzione;
  • La parcella dell’avvocato è inferiore rispetto a quella sarebbe nel caso di un procedimento ordinario;
  • Il procedimento si svolge in camera di consiglio, e quindi si avrà una udienza senza pubblico;
  • Chiusura rapida della vicenda giudiziaria.

Conviene quindi chiedere il patteggiamento quando non si hanno argomenti validi per sostenere la propria innocenza, a prescindere (purtroppo) dalla propria REALE innocenza: se non si hanno documenti o carte a sostegno della propria innocenza, infatti, si rischia di aggravare la propria situazione e venire condannati.

Conviene chiedere il patteggiamento, inoltre, se non si hanno le possibilità economiche per affrontare un lungo processo. Purtroppo i processi hanno una durata tendenzialmente lunga (in media quattro anni) e più sono le udienze più sarà alta la parcella del proprio avvocato, con il patteggiamento quindi si avrà in questo senso un riduzione de i costi.

Aspetti Negativi :

Sicuramente vi sono anche aspetti negativi relativi a tale istituto; prima di tutto con il patteggiamento si  ha una condanna penale senza, chiaramente, lo svolgimento di un processo e quindi senza possibilità di difendersi in quanto l’imputato rinuncia all’onere della prova. Si ha una propria dichiarazione di colpevolezza a prescindere dunque dalla propria innocenza.

A seguito della condanna, quest’ultima verrà annotata sul proprio casellario giudiziario. La sentenza di patteggiamento è infatti equiparata ad una sentenza di condanna.

Inoltre se da un lato è vero che la persona offesa con il patteggiamento non può agire in sede penale per la richiesta di risarcimento, potrà agire separatamente in sede civile attraverso l’instaurazione di un autonomo processo.

L’aspetto, probabilmente più “preoccupante” di questo istituto è la sua inappellabilità.

A ciò si aggiunge l’ulteriore aspetto problematico dato dalla celerità del patteggiamento la quale non permette all’imputato di beneficiare della prescrizione del reato o di una eventuale amnistia o depenalizzazione del delitto in questione.

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