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Interdizione e Inabilitazione: Protezione Del Soggetto Debole

Molto spesso sentiamo parlare di interdizione e inabilitazione, ma sappiamo di che cosa si tratta? Con questo glossario giuridico cerchiamo di fare chiarezza sul significato di questi due termini e di spiegare le principali differenze che intercorrono tra loro.


CAPACITA’ DI AGIRE

Per riuscire a spiegare bene che cosa si intenda per soggetto debole, dobbiamo dare una definizione generale di capacità di agire. L’articolo 2 del Codice Civile afferma che “con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa”. La capacità di agire è dunque l’attitudine a compiere atti giuridici.

La capacità di agire si acquista con la maggiore età, tradizionalmente, però, si prevedono delle ipotesi in cui la capacità di agire del maggiorenne può essere persa o limitata in modo duraturo (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).

In passato ci siamo già occupati della figura dell’amministratore di sostegno.

Vediamo adesso l’interdizione e l’inabilitazione.

INTERDIZIONE

Bisogna fare attenzione a non confondere l’interdizione giudiziale con quella legale.

  • Interdizione giudiziale: il presupposto dell’interdizione giudiziale è un’abituale infermità di mente che rende il soggetto infermo incapace di provvedere ai propri interessi. La perdita della capacità è totale. L’attività preclusa all’interdetto è svolta per suo conto da un rappresentante legale che lo sostituisce: il tutore. In Italia, il giudice nomina tutore chi ha svolto per ultimo l’attività genitoriale. Se questa persona manca, ne sarà scelta un’altra, possibilmente tra i parenti prossimi.
  • Interdizione legale: essa colpisce automaticamente chi sia condannato all’ergastolo o alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. La misura, dunque, anziché essere protettiva è punitiva.

INABILITAZIONE

Conseguenze meno pesanti ha l’inabilitazione, che presuppone un’infermità di mente non così grave da richiedere l’interdizione, oppure diverse situazioni: la patologica prodigalità, l’abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, la sordità e la cecità se nell’infanzia è mancata un’educazione sufficiente.

L’inabilitazione lascia all’inabilitato la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione. Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, invece, l’inabilitato non è sostituito ma solo assistito dal curatore.

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