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La Cosa Giudicata Nel Procedimento Civile | AIVM

Cosa si intende per ” cosa giudicata nel procedimento civile“?


Ve lo spighiamo nel nostro glossario giuridico.

Che cos’è la cosa giudicata?

L’articolo 324 del c.p.c, il quale sancisce la “cosa giudicata formale” afferma che: “S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395.”

Per cui regola il caso in cui il provvedimento giudiziario emesso non sia più sottoponibile alle ordinarie forme di impugnazione, acquisendo quindi una certa stabilità, non essendo ulteriormente contestabile in giudizio dalle parti né modificabile dal giudice stesso.


In linea generale essa determina la conclusione definitiva del processo, sebbene vi siano dei rimedi straordinari i quali sono percorribili esclusivamente in presenza di determinate condizioni.

Da ciò discende che nessun giudice, salvo casi in cui si è in presenza di determinate circostanze che rendono esperibile la revocazione straordinaria oppure di opposizione di terzo, potrà di nuovo
pronunciarsi sulla cosa giudicata
, essendo che l’accertamento della situazione sostanziale è divenuto di per sé irretrattabile.

Quali sono gli effetti della cosa giudicata?


Con l’avvento del passaggio in giudicato della sentenza, la stessa acquisisce degli ulteriori effetti di diritto sostanziale, delineati dall’art. 2909 del c.c., il quale è denominato appunto “cosa giudicata”, sancisce che : “L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [c.c. 1306, 1595, 1974, 2453].”

Per cui le parti, i loro eredi e gli aventi causa sono obbligati ad osservare quanto statuito dal giudice. Codesto effetto si produce certamente per quanto riguarda i provvedimenti quali le sentenze che decidono il merito
della controversia, poiché esse hanno appunto la capacità di fissare i rapporti sostanziali intercorsi fra le parti e accertati nel procedimento.

Mentre per gli altri provvedimenti la dottrina ha instaurato
un ampio dibattimento il quale è tuttora in corso.

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