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La Servitù

Strettamente connesso alla proprietà fondiaria (di cui vi abbiamo parlato quale tempo fa), vi è il tema della servitù. Vediamo di che cosa si tratta. 


La servitù (o servitù prediale nel caso di terreni) indica, nel lessico giuridico, un diritto reale di godimento su cosa altrui, cioè il diritto di utilizzare un bene di proprietà altrui.

Oggi ci concentreremo sulla servitù prediale.

Che Cos’è la Servitù

La servitù prediale è regolata dall’articolo 1027 del codice civile, dove si legge che la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. 

La servitù dunque è un peso che grava su un fondo (detto fondo servente) a favore di un altro fondo (detto fondo dominante). 

Sta ad indicare un obbligo a carico del proprietario di un fondo e una reciproca pretesa a favore del proprietario di un fondo vicino.

Lo scopo della servitù non è quella di fornire un vantaggio personale al titolare del diritto: le utilità che si traggono riguardano dunque i fondi presi in considerazione e non i singoli proprietari.

Se ad esempio, mi accordo con il mio confinante per far istallare delle luci sul suo fondo in modo da poter meglio indicare la direzione del mio ristorante, non avremo servitù, perché l’utilità che ne traggo è personale ed è dovuta alla mia attività di ristoratore. 

Ma se mi accordo con il mio confinante affinché si crei un passaggio sul suo fondo per accedere al mio, avremo servitù, perché vi sarà vantaggio per il mio fondo indipendentemente dalla mia attività o da quelle che possano svolgere i successivi proprietari.

La definizione di servitù come peso imposto sopra un fondo sottolinea che la servitù non è semplicemente un obbligo assunto da una persona verso l’altra, ma un rapporto che si instaura tra proprietari di due fondi e che quindi permane anche se l’uno o l’altro dei due fondi passa nella proprietà di persone diverse. 

Costituzione Della Servitù 

Le servitù prediali possono essere costituite in quattro modi: 

  • coattivamente: si hanno delle servitù coattive quando la piena utilizzazione di un fondo esige che sia imposto un peso ad altri fondi, per esempio per condurre acqua su un fondo. Il primo modo per la costituzione di servitù coattive è il contratto. 
  • volontariamente: le servitù volontarie sono tutte quelle servitù la cui costituzione non è obbligatoria e si costituiscono per contratto o per testamento
  • per usucapione: si ha una costituzione per usucapione quando il fondo viene utilizzato ininterrottamente per 20 anni 
  • per destinazione del padre di famiglia: in questo caso la servitù si ottiene quando è provato che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduta dallo stesso proprietario che ha successivamente venduto i fondi a due persone distinte. Il nuovo proprietario del terreno lo acquista quindi con tutta la servitù di passaggio precedentemente costituita e che quindi si dirà costituita “per destinazione del padre di famiglia”.

Le servitù si estinguono per confusione e per prescrizione in caso di non uso prolungato per 20 anni. 

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