Sai cos’è la testimonianza indiretta? Quando viene utilizzata durante un processo? Leggi il nostro glossario giuridico per scoprirlo!


Si parla di testimonianza indiretta quando, durante un processo penale, una persona riferisce alcuni fatti di cui non ha conoscenza diretta. Il testimone indiretto viene a conoscenza dei fatti che interessano il processo dal racconto di un altro soggetto, il cosiddetto “teste di riferimento”.

L’insieme di norme che definiscono la testimonianza indiretta è previsto e regolato all’art. 195 c.p.p.

Cosa Significa

Durante un processo penale, un testimone può raccontare dei fatti, a cui non ha assistito direttamente, ma che sono stati detti da un’altra persona.

In questo caso, il giudice, su richiesta delle parti o d’ufficio, può ordinare che la persona indicata (“teste di riferimento”) sia chiamata a deporre.

Questo favorisce la formazione di un quadro completo dell’accaduto, dato che alcune notizie possono non essere state dette dagli altri testimoni.

L’utilizzabilità nei Processi Penali

Il testimone indiretto depone su fatti che non ha vissuto direttamente, per questo motivo l’ordinamento pone alcuni limiti per l’utilizzo dei testimoni indiretti nel corso di un processo penale.

  1. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti che racconta (art. 195 co.7 c.p.p.).
    La mancata individuazione della fonte (che sia una persona o un documento, una mail, un sms) impedisce di valutare la credibilità di quanto il testimone indiretto racconta.

Caso limite: la testimonianza indiretta è utilizzabile nel caso in cui il “teste di riferimento” non sia rintracciabile: ma quest’ultimo deve essere sempre identificato.

2. Se le parti chiedono che venga ascoltato nel processo il “teste di riferimento”, il giudice lo deve chiamare a deporre. Se non lo chiama, la testimonianza indiretta non è valida.

La richiesta delle parti di chiamare a testimoniare il “teste di riferimento” può essere fatta fino all’inizio della discussione, quindi in uno stadio molto avanzato del processo.

Se le parti non chiedono la citazione del “teste di riferimento”, la testimonianza indiretta è valida.

Caso limite: la testimonianza indiretta è utilizzabile quando l’esame diretto, richiesto dalle parti e approvato dal giudice, è impossibile perché il “teste di riferimento” è morto, gravemente malato o non rintracciabile.

3. Le testimonianze indirette rese da persone vincolate da segreto professionale o d’ufficio non sono valide.

4. Nel caso in cui il “teste di riferimento”, andato in tribunale a deporre, si rifiuti di rispondere alle domande, la testimonianza indiretta è comunque valida.

La valutazione della Testimonianza Indiretta

La dottrina e la giurisprudenza hanno dato vita a diversi orientamenti per quanto riguarda la valutazione del valore della testimonianza indiretta come prova:

  • Primo orientamento: il giudice deve confrontare le dichiarazioni del testimone indiretto con le altre prove in suo possesso, facendo una sorta di confronto;
  • Secondo orientamento: il giudice deve valutare solo le parole del “testimone di riferimento”, la testimonianza indiretta è solo un indizio;

Il problema sulla valutazione del valore delle prove fornite dalla testimonianza indiretta assume grande importanza in relazione al comportamento del “teste di riferimento”:

  • Il “teste di riferimento” ha reso dichiarazioni che smentiscono il racconto del testimone indiretto: il giudice fa un confronto tra i due racconti e decide quale sia più credibile (non esiste, infatti, una gerarchia tra le prove);
  • Il “teste di riferimento” non ha reso alcuna dichiarazione: la valutazione del giudice deve essere particolarmente seria. Deve scegliere se fare un confronto o tenerne conto come indizio.

La Testimonianza Indiretta della Polizia Giudiziaria (P.G.)

Gli agenti di Polizia Giudiziaria (P.G.) non possono essere testimoni indiretti in un processo penale. A dirlo è il comma 4 dell’art. 195 c.p.p., che è stato al centro di molte riforme, l’ultima del 2001 (Riforma per il giusto processo).

In questo modo, il legislatore vuole impedire agli agenti di Polizia Giudiziaria di testimoniare sugli atti ottenuti a processo, al fine di non influenzare il giudice.

Il divieto di Testimonianza sulle Dichiarazioni dell’Imputato

Nessuna persona coinvolta nel processo (testimoni, agenti di P.G.) può testimoniare sulle dichiarazioni fatte dall’imputato nel corso del processo o durante lo svolgimento di un atto del processo.

È possibile, invece, testimoniare sulle dichiarazioni fatte dall’imputato fuori dal processo (esempio, sono utilizzabili le dichiarazioni che l’imputato fa al compagno di cella oppure le libere dichiarazioni).

Non è possibile testimoniare sulle dichiarazioni dell’imputato che abbiano valore di prova, ma solo su quelle che abbiano valore di racconto dei fatti storicamente accaduti.

Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, la dottrina e la giurisprudenza si dividono.

La maggioranza afferma che il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato solo con la trascrizione delle registrazioni e dunque non con la testimonianza indiretta.

Se questo articolo ti è stato utile, ti consigliamo di leggere quello su “La Testimonianza Nel Processo Civile“.

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