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Mancata Esecuzione Dolosa Di Un Provvedimento Del Giudice | aivm.it

Vi spieghiamo in cosa consiste la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice.

Art. 388 c.p. : ” Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito (…) “

La mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è configurata quando il destinatario del provvedimento compie atti fraudolenti per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili, derivanti da sentenza di condanna, oppure elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile.

Il reato in questione può essere declinato in due differenti comportamenti: l’atto fraudolento e l’elusione.

L’atto fraudolento consiste in un’azione che impedisce l’applicazione della sentenza emessa dal giudice; l’ elusione, invece, è una disobbedienza di un ordine del giudice.

In entrambi i casi, sia l’azione che l’omissione, devono essere volute e coscienti ed è richiesta la dimostrazione di questi requisiti.

Si tratta di un reato che va a ledere l’amministrazione della Giustizia, realizzando dunque una violazione dell’autorità dello Stato.

La Corte di Cassazione pone un correttivo alla rigida applicazione della norma nel caso in cui subentrino interessi meritevoli di particolare tutela. Ad esempio, nel caso di affidamento di un figlio minore, la colpevolezza è esclusa se la mancata esecuzione del provvedimento risponde ad esigenze di tutela dello stesso.

L’art. 388 c.p. indica ulteriori situazioni che integrano il reato :

–  Cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo: “Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo“;

 Custodia : se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia”;

Custodia di cosa sottoposta a pignoramento o sequestro: Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio”;

Indicazione di cose o crediti pignorabili: “al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione. “

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