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Unioni Civili e Convivenze di Fatto: in Che Cosa Consistono |AIVM

Nel 2016 è stata approvata la legge sulle unioni civili. Spieghiamo brevemente con il nostro glossario giuridico in che cosa consiste e quali sono le differenze principali rispetto al matrimonio tradizionale.


La legge n.76, approvata il 20 maggio 2016, è definita “Regolazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (o anche Legge Cirinnà, dalla sua prima relatrice). Essa ha finalmente introdotto una disciplina su un fenomeno largamente discusso in Europa: quello delle unioni tra due persone dello stesso sesso.

L’Italia è stata il fanalino di coda. Altri Stati europei infatti avevano regolato il fenomeno delle unioni civili molto tempo prima del Bel Paese.

Unioni civili: cosa sono?

I conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite da un legame affettivo e da assistenza reciproca. I conviventi possono essere eterosessuali o omosessuali e l’ufficializzazione avviene tramite un’autocertificazione presentata al Comune di residenza.

L’unione civile è invece “la formazione sociale costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni” (art. 1, commi 1-2) .

Unioni civili vs matrimonio: quali sono le differenze?

Nonostante i numerosi aspetti in comune tra unione civile e matrimonio, i due istituti non possono essere equiparati.

Il matrimonio è infatti l’atto giuridico con cui solo un uomo e una donna possono unirsi e diventare marito e moglie. In caso di unione civile, invece, la coppia è formata da due uomini o due donne

Gli articoli del codice civile che hanno i termini “marito e moglie” valgono anche per le parti dell’unione civile. Lo stesso vale per i diritti e gli obblighi che ne derivano.

La differenza si riscontra nei doveri stabiliti dal codice riguardanti l’obbligo di fedeltà, che non è presente per le unioni civili. 

Le coppie omosessuali possono avere figli?

Il legislatore del 2016 ha rinunciato ad inserire nella legge l’omogenitorialità, cioè il diritto anche per la coppia omosessuale di poter avere figli.

Nello specifico è stata eliminata la cosiddetta “stepchild adoption” definita come l’adozione del figlio del partner. Questa possibilità si realizza nel momento in cui una parte dell’unione civile ha avuto un figlio da una precedente relazione eterosessuale e vorrebbe che il partner dell’unione civile lo adottasse.

I promotori della legge in esame hanno dovuto scendere a compromesso ed eliminare questa possibilità di adozione, inizialmente presente nella proposta di legge. E proprio questo ha permesso di approvare la legge, che altrimenti sarebbe stata nuovamente rimandata.

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