
L’avvocato ha il dovere giuridico e deontologico di dissuadere il cliente e di astenersi dall’intraprendere e consigliare cause perse e infondate.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 14 aprile – 12 maggio 2016, n. 9695
Presidente Armano – Relatore Sestini
Svolgimento del processo
In parziale accoglimento della domanda della F., il Tribunale di Roma dichiarò risolto il contratto di prestazione professionale intercorso fra l’attrice e l’avv. G., condannando quest’ultimo alla restituzione del compenso riscosso.
La Corte di Appello ha rigettato l’appello del G., che ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi; resiste l’intimata a mezzo di controricorso.
Motivi della decisione
1 . Premesso che il Tribunale aveva dichiarato l’inadempimento del professionista per avere promosso, nell’interesse della P., una causa totalmente priva di fondamento, la Corte ha rigettato l’appello del G. affermando che:
-la dichiarazione di non avere “nulla da pretendere”, resa dalla P. al professionista, era priva di valore negoziale, non potendo valere quale rinunzia ad agire per l’inadempimento del G. (o quale transazione sulla relativa controversia);
-era “completamente implausibile” che la causa patrocinata dall’avv. G. fosse stata introdotta su sollecitazione della P. e nella consapevolezza -da parte dell’attrice- della sua infondatezza, al solo scopo di fare pressione sulla controparte e pervenire ad una soluzione transattiva;
-la prova testimoniale, non ammessa dal primo giudice e nuovamente richiesta in appello dal G., era superflua in quanto “non farebbe che confermare … che l’introduzione della causa persa è stata ideata dal G.”;
-la domanda proposta dal G. era totalmente infondata anche nella parte in cui mirava a far valere la responsabilità del notaio per avere rogato l’atto di compravendita che avrebbe pregiudicato gli interessi della F.
2. Col primo motivo (dedotto ex art. 360 n. 3 C.P.C., in relazione agli arti, 115, 244, 112 e 116 C.P.C. e 24 Cost.), il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali volte a dimostrare che la scelta di promuovere la causa era stata compiuta consapevolmente dalla P. al fine di sollecitare una soluzione transattiva e che tale definizione era mancata per esclusiva volontà della medesima P..
3. Col secondo motivo (che prospetta la violazione ed errata applicazione degli arti. 2113, 1362, 1334 e 1367 c.c.), viene censurata l’affermazione della totale irrilevanza della dichiarazione di “non avere nulla a pretendere”, sostenendosi che tale dichiarazione -interpretata alla luce del canone ermeneutico di “conservazione del contratto”- costituiva la chiara manifestazione della “volontà di ritenere cessato il rapporto con l’avv. G. senza avere null’altro) da pretendere”.
4. Col terzo motivo (violazione e mancata applicazione degli artt. 1176, 1218, 2043 e 2049 c.c. e dell’art 100 C.P.C.), il ricorrente si duole che la Corte abbia escluso che una parte della domanda proposta nell’interesse della P. (ossia quella concernente la responsabilità del notaio rogante e del … per avere effettuato una vendita inefficace) avrebbe avuto concrete possibilità di accoglimento.
5. II ricorso va disatteso.
5.1. Deve preliminarmente rilevarsi che la sentenza non risulta specificamente impugnata nella parte (punto 5.2.2) in cui, dopo aver richiamato l’obbligo dell’avvocato di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni, la Corte ha affermato che, anche a voler ammettere che l’avvocato possa patrocinare una “causa persa” a fronte di una “irremovibile iniziativa del cliente”, nel caso specifico era “palese, secondo la stessa ricostruzione dell’odierno appellante, che non fu la F. ad insistere, benché dissuasa dal G., per la proposizione della domanda completamente priva di fondamento”.
Di tale omissione risente la formulazione del primo motivo, che lamenta la mancata ammissione delle prove orali ed evidenzia che le stesse erano volte a dimostrare che la F. aveva prestato un “consapevole consenso” all’avvio della causa, ma non considera che ben diversa era la prova ritenuta necessaria dalla Corte, giacché l’avvocato avrebbe dovuto dimostrare di avere adempiuto il proprio dovere di dissuasione e che la causa era stata introdotta a seguito della “irremovibile iniziativa” della F.
Tanto premesso, deve ritenersi -per un verso- che la valutazione di superfluità della prova compiuta dalla Corte al punto 5.3 sia del tutto coerente con la considerazioni svolte al precedente punto 5.2.2 e -per altro verso- che le censure mosse dal ricorrente siano inconferenti rispetto alla ratio della decisione che -come si è detto- è fondata sulla violazione del dovere di dissuasione gravante sull’avvocato (in conformità agli orientamenti di legittimità richiamati dalla Corte di merito, successivamente confermati anche da Cass. N. 24544/2009 e da Cass. n. 6782/2015).
5.2. Il secondo motivo è infondato: a fronte della `esiguità’ e della genericità dell’espressione considerata, non risulta apprezzabile il denunciato scostamento dai criteri ermeneutici (segnatamente quello di cui all’art. 1367 c.c.) e la doglianza si risolve -a ben vedere- nella sollecitazione ad attribuire ad un’espressione non univocamente significativa il senso voluto dal ricorrente.
5.3. Il terzo motivo è inammissibile per incongruenza fra il vizio denunciato e le ragioni sviluppate nell’illustrazione della censura: lungi dal precisare con quali affermazioni ed in quali termini la Corte abbia errato nell’applicazione delle norme richiamate nella rubrica, il ricorrente si limita a sostenere la fondatezza della domanda proposta dalla Palei nei confronti del D. e del L., senza censurare specificamente le affermazioni -in iure- con cui la Corte ha rigettato il quarto motivo di appello.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater dei D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese di lite, liquidate in curo 1.000,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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