La corruzione è una particolare forma di reato a cui il nostro ordinamento attribuisce rilevanza penale inserendolo nel novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Leggete il nostro glossario giuridico per scoprire da quali articoli è disciplinato questo tipo di reato!
Definizione
La corruzione è un reato che si verifica quando un soggetto agisce contro i propri doveri e obblighi in cambio di denaro, vantaggi o altre utilità.
Un esempio è quando un privato ed un funzionario pubblico si accordano affinché il primo corrisponda al secondo un compenso non dovuto per un atto/fatto competente a quest’ultimo.
Tale reato è disciplinato dagli articoli che vanno dal 318 al 322 del codice penale.
Tipologie di Corruzione
Innanzitutto, è opportuno chiarire l’importante distinzione tra corruzione impropria e propria.
Corruzione Impropria
Per corruzione impropria si intende il caso in cui un pubblico ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé stesso o altre persone, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
La corruzione impropria è disciplinata dall’art. 318 del codice penale che prevede la reclusione da tre a otto anni per chi commette questa tipologia di reato.
In questo caso, viene punita la condotta del pubblico ufficiale che si arricchisce indebitamente sfruttando le proprie qualità e i propri poteri, pregiudicando così il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
Corruzione Propria
La corruzione propria si configura quando un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio accetta il denaro o la promessa di denaro o altra utilità per omettere o ritardare il compimento di un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio.
La corruzione propria è disciplinata dall’art. 319 del codice penale che prevede la reclusione da sei a dieci anni per chi commette questo reato.
Pene per il Corruttore
L’ art. 321 del codice penale prevede poi le pene per il corruttore stabilendo che:
“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.
Entrambi dunque, sia il corruttore che il corrotto, risponderanno del reato.
Istigazione alla Corruzione
Inoltre, c’è una norma importante che riguarda l’istigazione alla corruzione o l’istigazione alla corruzione che non sia accolta. Si tratta dell’art. 322 del codice penale che recita:
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo”.
Continua a seguire i nostri glossari giuridici per rimanere sempre aggiornato!