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Vittime Di Malagiustizia: Giustizia, Stato E Cittadini

Vittime di malagiustizia: sei problematiche legate alla difesa secondo l’esperienza di AIVM.

Parlano le vittime di malagiustizia: un cambio di facciata

La responsabilità civile dei magistrati e le nuove norme sulla difesa d’ufficio secondo l’AIVM, l’associazione che tutela chi ha avuto la vita rovinata da errori giudiziari. Per il Presidente, verrebbero favoriti gli avvocati, mentre non cambia nulla per le vittime, di cui non si conosce la reale entità numerica.

L’Associazione ha riscontrato in questi anni di attività una serie di problematiche legate all’attività di difesa:

  • anzitutto la stesura e presentazione da parte dei legali di ricorsi palesemente irrecivibili o inammissibili (ricorsi in Cassazione, alla Corte europea dei diritti dell’uomo, istanze di revisione)
  • in secondo luogo l’omissione del dovere di comunicazione e informazione al cliente.
  • Terzo, ritardi o omissioni nel deposito di atti (notifiche, produzione di prove, contestazioni, ecc) che spesso vengono evidenziate direttamente dai giudici all’interno degli atti giudiziari.
  • Quarto, la resistenza degli ordini regionali degli avvocati e la reticenza di patrocinare cause avverse ai colleghi.
  • Quinto, patteggiamenti conclusi senza prima consultare e informare il cliente sulle conseguenze di tale rito.
  • Infine, la mancata fatturazione degli onorari

Quando il difensore è d’ufficio. Per chi è gratuito il patrocinio

Il difensore d’ufficio è un avvocato nominato dallo Stato che assegna un legale a chi è privo di un avvocato di fiducia (perché non lo vuole scegliere o perché non ce l’ha) per il fatto che la difesa tecnica nel processo italiano è, salvo rare eccezioni, obbligatoria.

Il difensore d’ufficio è retribuito dall’imputato e non dallo Stato, ma in ogni momento l’imputato può nominare un suo difensore di fiducia e sostituirlo con quello d’ufficio. Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che consente a chi non è abbiente di beneficiare di assistenza legale (gratuita per la parte) per promuovere o per difendersi in giudizio civile o penale, amministrativo o tributario. Condizione necessaria, e preliminare, per accedere a tale beneficio, è che il richiedente disponga di un reddito annuale non superiore alla somma di circa 11 milioni. Il patrocinatore può essere d’ufficio o di fiducia, nel primo caso sarà nominato dallo Stato, nel secondo dall’imputato

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