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Azione Penale: Come La Esercitano I P.M. | aivm.it

Che cos’è l’esercizio dell’azione penale ad opera del P.M.?


Cerchiamo di spiegare questo meccanismo giuridico che non sempre è conosciuto.

Che Cos’è L’Azione Penale?

L’esercizio dell’azione penale è la richiesta fatta al giudice dal Pubblico Ministero, in modo che l’autore del reato venga punito in quanto responsabile.

Il P.M., quindi, è l’unico soggetto incaricato ad esercitarla.

Le modalità per attuare l’azione penale sono elencate all’art. 405 c.p.p..

Il Presupposto: La Notizia Di Reato

I compiti del P.M. hanno inizio nel momento in cui si scopre la notizia di reato, ovvero un fatto che implica un ipotetico reato.

Questa scoperta avviene su iniziativa personale dello stesso Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria o da parte di altri soggetti, a seguito della presentazione di:

  • Una denuncia fatta da pubblici ufficiali (es. poliziotti, vigili del fuoco, ecc…) o da incaricati di un pubblico servizio ( es. guardie giurate, servizi di vigilanza, ecc…) obbligatoria per loro in caso di un reato immediatamente indagabile (perseguibile d’ufficio) avvenuto durante il lavoro o del quale sono venuti a conoscenza in altri momenti (art. 331 c.p.p.).
  • Denuncia facoltativa da parte di privati, se si tratta di una notizia di reato immediatamente indagabile (perseguibile d’ufficio), (art.330 c.p.p.).
  • Referto (art. 334 c.p.p.), cioè la segnalazione di reato proveniente da chi esercita una professione sanitaria, il quale abbia lavorato in fatti penalmente importanti e immediatamente indagabili (perseguibile d’ufficio).

E Quando Non Si Può Procedere D’Ufficio Immediatamente?

In alcuni casi le indagini non partono immediatamente d’ufficio, nel momento in cui il P.M. conosce la notizia di reato. Possono partire alla presenza di:

  • Querela (art. 336 e seguenti del c.p.p. e art. 120 c.p.), che riguarda fatti penalmente importanti, ma non immediatamente indagabili. In questo caso, sarà compito della persona offesa dal reato presentare la querela al P.M. o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, entro e non oltre tre mesi dal giorno del presunto reato.
  • L’istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.) è una dichiarazione facoltativa con la quale la persona offesa da un reato commesso all’estero (da cittadini italiani o stranieri) chiede che il P.M. indaghi per il reato stesso. reato che, se commesso in Italia, sarebbe stato immediatamente indagabile.
  • La richiesta di procedimento (art. 342 c.p.p.) è la dichiarazione, facoltativa ma non modificabile, con la quale un organo pubblico (ad esempio il Ministro della giustizia), estraneo all’organizzazione giudiziaria (es. P.M. e giudici), vuole che il P.M. indaghi su un determinato reato. Tale condizione è prevista per determinati reati, in base alla loro natura o per un’eventuale opportunità politica.
  • L’autorizzazione a procedere (artt. 343 e 344 c.p.p.) è la dichiarazione, facoltativa ma non modificabile, con la quale un organo pubblico (ad esempio il Ministro della giustizia), estraneo all’organizzazione giudiziaria (es. P.M. e giudici), su richiesta del P.M., acconsente alle indagini nei confronti di una determinata persona (ad esempio un Ministro) o verso un determinato reato (ad esempio i reati ministeriali). A seconda dei casi, l’autorizzazione a procedere serve a rimuovere un ostacolo all’esercizio dell’azione penale, come potrebbe essere l’immunità parlamentare.

L’Iter Dell’Azione Penale

La notizia di reato, una volta ottenuta e ritenuta meritevole di attenzione, viene scritta immediatamente in un apposito registro dal P.M.. Si darà così inizio alla fase delle indagini preliminari.

Qui il P.M., personalmente o tramite la polizia giudiziaria, effettua delle ricerche utili a valutare con più precisione l’attendibilità o meno della notizia di reato.

In particolare, il P.M., ha il compito di accertare, con l’aiuto della polizia giudiziaria, se la persona sottoposta alle indagini preliminari (cioè l’indagato) abbia commesso un reato, ricercando le prove da portare al processo.

Le indagini preliminari si concludono quindi con:

  • L’esercizio dell’azione penale (art. 405 c.p.p.), se il P.M. ritiene fondata la notizia di reato a seguito delle indagini, una volta esercitata diventa irretrattabile, non può quindi essere ritirata o cambiata dallo stesso P.M..
  • La presentazione al giudice per le indagini preliminari (GIP) della richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.), nel caso in cui il P.M. ritenga non attendibile la situazione, oppure se ritiene di non aver acquisito, nel corso delle indagini, elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio.

Il P.M., se ritiene che il soggetto sia responsabile, ha l’obbligo secondo l’articolo 112 Cost. di esercitare l’azione penale.

Questo per tutelare il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale e per stabilire l’indipendenza della giustizia dagli altri poteri.

Modalità

L’azione penale può essere esercitata tramite:

Dal momento in cui il P.M. esercita l’azione penale, il soggetto nei cui confronti sono state svolte le indagini (l’indagato) diventa imputato nel processo penale.

Si apre così la fase strettamente processuale.

Per altre definizioni, continua a seguire il nostro glossario giuridico.

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