0 Condivisioni

La Revocazione: Uno Strumento Per La Correzione Delle Sentenze Passate In Giudicato | aivm.it

La revocazione, strumento che rende possibile la modifica di un giudizio quando emergono nuovi fatti.

L’art 395 del codice di procedura civile italiano così dispone: “le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un unico grado, possono essere impugnate per REVOCAZIONE:

1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita […];
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.”

La revocazione è un rimedio, messo a disposizione dalla legge, per quei cittadini che vogliono impugnare una sentenza pronunciata in grado di Appello o in unico grado.

La revocazione ha uno scopo importantissimo: rendere possibile la modifica di un giudizio quando emergono nuove circostanze, che se conosciute in precedenza avrebbero portato a una decisione differente da quella presa.

La parte che impugna una sentenza per revocazione può ottenere un riesame del caso dal medesimo giudice che si è già pronunciato in merito.

È importante però fare una netta distinzione tra la revocazione ORDINARIA e quella STRAORDINARIA, dotate di una forza differente.

La revocazione ordinaria può essere esperita nei confronti di quelle sentenze non ancora passate in giudicato per i motivi di cui all’art 395 numero 4) e 5). Il motivo n.4 è detto “errore di fatto” e si riscontra quando il giudice ha avuto un’errata percezione dei fatti concreti del procedimento risultanti dagli atti o dai documenti della causa.

ATTENZIONE:  non si tratta della valutazione giuridica di essi e non deve trattarsi di un errore di giudizio o di procedimento logico del giudice.

Il motivo al n.5 invece è riscontrabile quando esiste un’altra sentenza nell’ordinamento fra le medesime parti che determini un giudizio necessariamente in contrasto con quello della sentenza impugnata: le due sentenze sono irrimediabilmente in contrasto tra loro, delle due l’una.

I termini per impugnare la sentenza per i motivi 4) e 5) sono 30 giorni dalla notificazione o 6 mesi dalla pubblicazione della stessa. Legittimati a impugnare sono solo le parti nei riguardi delle quali è stata emessa la sentenza. Il termine breve deriva dal fatto che i motivi di cui sopra sono conoscibili dalla semplice lettura della sentenza.

Diversa è la revocazione straordinaria che può essere esperita per le sentenze passate in giudicato e quindi ha la possibilità di travolgere il giudicato anche a distanza di molto tempo; può essere richiesta per i motivi di cui all’art 395 n. 1), 2), 3) e 6).

Il motivo n.1 riguarda quegli artifizi o i raggiri posti in essere da una parte per paralizzare ovvero menomare fortemente la difesa avversaria. È pacifico che nessuna parte sia tenuta a compiere atti o fare dichiarazioni contro il proprio interesse, ma questo non vuole dire che la parte possa mettere in atto un progetto fraudolento per impedire la difesa della parte.

Il motivo n.2 prevede la scoperta di prove riconosciute false dall’avversario, che giovandosi di esse, ha vinto la causa; o di prove dichiarate false dopo la sentenza da un’altra sentenza civile o penale passata in giudicato, o ancora di prove che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza.

Il motivo n.3 prevede la scoperta, dopo la sentenza, di documenti decisivi, che la parte non ha potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.

Il motivo n.6 infine riguarda quei casi di dolo del giudice: il dolo del giudice deve essere stato accertato con sentenza passata in giudicato e deve consistere in un intento fraudolento, o in una collusione che hanno falsato la corretta formazione della decisione, costituendo causa diretta e determinante del provvedimento ingiusto;

ATTENZIONE in tutti questi casi, il termine per proporre tale mezzo d’impugnazione è di trenta giorni e decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza effetto del dolo del giudice.

La revocazione costituisce, dunque, un rimedio alle possibili ingiustizie che possono derivare da una sentenza sbagliata.

Rispetto ai tre gradi di giudizio previsti dal legislatore, però, la revocazione consente di rimediare anche a quegli errori che possono essere scoperti a distanza di molto tempo dal termine del giudizio e modificarne del tutto le sorti.

0 Condivisioni
Share
Share
Tweet
WhatsApp