
La revocazione, strumento che rende possibile la modifica di un giudizio quando emergono nuovi fatti.
L’art 395 del codice di procedura civile italiano così dispone: “le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un unico grado, possono essere impugnate per REVOCAZIONE:
1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita […];
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.”
La revocazione è un rimedio, messo a disposizione dalla legge, per quei cittadini che vogliono impugnare una sentenza pronunciata in grado di Appello o in unico grado.
La revocazione ha uno scopo importantissimo: rendere possibile la modifica di un giudizio quando emergono nuove circostanze, che se conosciute in precedenza avrebbero portato a una decisione differente da quella presa.
La parte che impugna una sentenza per revocazione può ottenere un riesame del caso dal medesimo giudice che si è già pronunciato in merito.
È importante però fare una netta distinzione tra la revocazione ORDINARIA e quella STRAORDINARIA, dotate di una forza differente.
La revocazione ordinaria può essere esperita nei confronti di quelle sentenze non ancora passate in giudicato per i motivi di cui all’art 395 numero 4) e 5). Il motivo n.4 è detto “errore di fatto” e si riscontra quando il giudice ha avuto un’errata percezione dei fatti concreti del procedimento risultanti dagli atti o dai documenti della causa.
ATTENZIONE: non si tratta della valutazione giuridica di essi e non deve trattarsi di un errore di giudizio o di procedimento logico del giudice.
Il motivo al n.5 invece è riscontrabile quando esiste un’altra sentenza nell’ordinamento fra le medesime parti che determini un giudizio necessariamente in contrasto con quello della sentenza impugnata: le due sentenze sono irrimediabilmente in contrasto tra loro, delle due l’una.
I termini per impugnare la sentenza per i motivi 4) e 5) sono 30 giorni dalla notificazione o 6 mesi dalla pubblicazione della stessa. Legittimati a impugnare sono solo le parti nei riguardi delle quali è stata emessa la sentenza. Il termine breve deriva dal fatto che i motivi di cui sopra sono conoscibili dalla semplice lettura della sentenza.
Diversa è la revocazione straordinaria che può essere esperita per le sentenze passate in giudicato e quindi ha la possibilità di travolgere il giudicato anche a distanza di molto tempo; può essere richiesta per i motivi di cui all’art 395 n. 1), 2), 3) e 6).
Il motivo n.1 riguarda quegli artifizi o i raggiri posti in essere da una parte per paralizzare ovvero menomare fortemente la difesa avversaria. È pacifico che nessuna parte sia tenuta a compiere atti o fare dichiarazioni contro il proprio interesse, ma questo non vuole dire che la parte possa mettere in atto un progetto fraudolento per impedire la difesa della parte.
Il motivo n.2 prevede la scoperta di prove riconosciute false dall’avversario, che giovandosi di esse, ha vinto la causa; o di prove dichiarate false dopo la sentenza da un’altra sentenza civile o penale passata in giudicato, o ancora di prove che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza.
Il motivo n.3 prevede la scoperta, dopo la sentenza, di documenti decisivi, che la parte non ha potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.
Il motivo n.6 infine riguarda quei casi di dolo del giudice: il dolo del giudice deve essere stato accertato con sentenza passata in giudicato e deve consistere in un intento fraudolento, o in una collusione che hanno falsato la corretta formazione della decisione, costituendo causa diretta e determinante del provvedimento ingiusto;
ATTENZIONE in tutti questi casi, il termine per proporre tale mezzo d’impugnazione è di trenta giorni e decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza effetto del dolo del giudice.
La revocazione costituisce, dunque, un rimedio alle possibili ingiustizie che possono derivare da una sentenza sbagliata.
Rispetto ai tre gradi di giudizio previsti dal legislatore, però, la revocazione consente di rimediare anche a quegli errori che possono essere scoperti a distanza di molto tempo dal termine del giudizio e modificarne del tutto le sorti.
Buon giorni vorrei descrivere con sintesi il mio caso dopo una sentenza di secondo grado passato in giudicato la quale mi obbligano di abbattere tre edifici che sono stati costruiti nel 1967 con cmmissine edilizia approvata nel 1966 etattasi di un edificio
Piccolo adibito a è servizi igienici legati alla attività commerciale di. Ristorazione ed un edificificio maggiore adibito a spogliatoio del personale è magazzino. Edifici regolarmente accatastati nel 1982 e con collaudo statico dai vigili del fuoco .tali edifici confinano con un fosso colatore demaniale ancora attivo interposto tra i due fondi a linea di meta cioè una parte mia ed una parte attorea rappresentata dagli eredi ove ereditàvano per successione nel 2007e che questi terreni allora acquistati dal padre nel 1979 erano censiti come agricoli e mai edificati.e che dopo il suo acquistò venivano utilizzati come discarica di Eternit .sino al suo decesso .subito dopo la sua morte gli eredi iniziarono una causa contro di me affermando che tale fosso demaniale fosse tutto suo e che i due edifici non erano a distanza regolare .durante la causa in essere gli eredi prima che venissedispota una CTU questi nottetempo facevano sparire gli ETERNIT e Facevano sparire il fosso colmando lo di macerie rendendo il suo per corso e confini irriconoscibili. E sul fosso realizzavano una recinzione con cordoli in cemento fissa ne! Terreno.con una comunicazione al comune di provvisorietà ad uso cantiere e che dopo la mia denuncia fatta l
Al comune questi q distanza di un anno gli fecero inoltrare la dia ma l’opera era comunque abusiva. Durante la causa il mio CTP aveva depositato tutti i documenti dei miei fabbricati regolari e che questi furono fatti sparire e che dopo la disposizione della prima CTU lo stesso perito non acquisiva i documenti presso il consorzio demaniale delle rogge ove era presente il terzo manufatto di protezione della roggia principale ove si dirama il fosso colatore che nottetempo e stato soppresso dalla parte attore a.pertanto questo muro di protezione che con convenzione demaniale e stato eretto dagli stessi a mia spense . e che ora e divenuto oggetto di abbattimento perche gli eredi hanno affermato di esser proprietari anche di un area demaniale costituita da meta roggia “ma falso”” ora dopo Devine di denunce penali la procura aveva sospeso la demolizione dei tre manufatti e dopo di che sono tornate le ruspe per abbattere solo un fabbricato ciò nonostante il mio avvocato producesse nuovi documenti appena acquisiti dal comune e consorzio del le acque ove si evince la regolarità degli immobili che le due CTU non avevano prodotto durante gli accertamenti e neppure hanno acquisito i documenti inerenti agli abusi fatti dalla parte attore a in corso di causa e neppure si sono accertati dei miei fabbricati che sono stati fatti nel67 ma questi senza alcun elemento dichiarano che sono stati costruiti nel 1995 Quando dopo 29’anni e stato fatto il piani regolatore di Codogno . io o cercato di dimostrare in tutte le sedi che tali fabbricati sono stati fatti nel 66 cosi come dimostrato dai documenti rilasciati dal comune che attestano la regolarità degli immobili e in oltra ci sono tutte le AEROFOTOMETRIE DELL ISTITUTO MILITARE DI FIRENZE che provano la sua presenza nel 67 . e che il 5 marzo sono venuti ad abbattersi i servizi igienici e poi il CTU delle esecuzioni dice di essersi sbagliato e che dovrà abbattere pure gli spogliatoi e i muro sulla roggia demaniale affermando che non gli serve alcuna autorizzazione del demanio e neppure dal comune e provincia .PERTANTO QUESTI SONO TORNATI DAL GIUDICE DELLE ESECUZIONI CIOÈ CTU E UFFICALE GIUDIZIARIO PER RICALCOLARE I COSTI DEGLI ABBATTIMENTI E GONFIANDOLI DI ALTRE 8000 EURO me che in realtà Erano già cacolati sin preventivo iniziale e che tale impresa non rispettava neppure le modalità degli interventi e le più elementari norme di sicurezza .
ORA CHE POSSO FARE COSIDERANDO CHE HO PERSONALMENTE CONSEGNATO EL UFFICIALE GIUDIZIARIO TUTTI I DOCUMENTI CHE SONO VENUTO IN POSSESSO DOPO LA SENTENZA E CHE NSSUNO A MAI acquisito PRESO I VARI UFFICI .CHIEDO COME POSSO SALVARE I RESTANTI EDIFICI I EXTREMIS.GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE PURTROPPO DOVREI RACCONTARVI DI PIU PER FERVI CAPIRE TUTTI GLI ILLECITI FATTI DA PARTE DI FUNZIONARI COPIACENTI ED LE MOLTEPLICI OMMISSIONI DI ATTI d’ufficio e danni erariali sino ad associazione a delinquere come già deposite le varie denunce presso le procura di Lodi. Grazie vi invio l’indirizzo del mio geometra CTP Geom.Gino Florio di Codogno e Achitetto ACHILLE MARCHESI DI LIVRAGA.
molto ben elargito
Chiedo se in caso di mancato ricorso in appello del difensore sia un motivo di rievocazione. Grazie saluti
purtroppo gli Usurpanti utilizzano i migliori profssionisti/usurpatori per spolpare piccolissimi risparmiatori e senza BUONI avvocati. Non menziono di Giudici.
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.