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In questo glossario giuridico ti parliamo del reato di diffamazione a mezzo internet.


Leggi l’articolo e scopri come la legge ha risposto ai problemi imposti dal web rispetto al reato di diffamazione a mezzo internet.

Quando si Può Parlare di Diffamazione A Mezzo Internet?

Ti avevamo parlato del reato di diffamazione in un altro articolo del nostro glossario giuridico.

Oggi vogliamo spiegarti in modo particolare perché è possibile parlare di reato di diffamazione a mezzo internet, nel caso in cui un utente posti contenuto offensivo su un blog o su un qualsiasi sito e piattaforma di internet, usando strumenti tecnologici.

Ti ricordi i 3 requisiti necessari affinché ci sia reato di diffamazione?

  1. Assenza dell’offeso
  2. Offesa dell’altrui reputazione
  3. Comunicazione a più persone

Cosa succede quindi se una persona è online, quindi non assente, nel momento in cui viene offesa?

La Corte Suprema ha affermato che quando il reato di diffamazione viene commesso tramite strumenti di comunicazione di massa (es. siti web, social network o spazi aperti al pubblico virtuale) non ha importanza che la persona offesa sia online oppure no in quel preciso momento.

La diffamazione è infatti un reato istantaneo, che si realizza nel momento stesso della pubblicazione del contenuto diffamatorio, visto che molti lo vedranno in tempi molto brevi.

Nel web ci sono piattaforme molto diverse tra loro, da cui derivano altrettanti diversi modi di comunicare ed esprimere il proprio pensiero. Troviamo ad esempio posta elettronica, blog, social network, giornali online e forum.

Spesso queste realtà consentono di rivolgersi ad un pubblico vasto, indeterminato e sconosciuto: è soprattutto per questo motivo che dottrina e giurisprudenza ritengono che la diffamazione compiuta con mezzi digitali sia reato.

Comunque, anche sul web è tutelata la libera manifestazione del pensiero, garantita dall’articolo 21 della Costituzione. Trova però uno dei suoi limiti nel rispetto dell’onore, tenendo conto del bilanciamento con i diritti di cronaca, critica e satira.

Casistiche Particolari

Vale la pena soffermarsi su alcune casistiche particolari, dovute proprio alle caratteristiche di internet e delle piattaforme presenti sul web:

Identificazione Autore del Reato

Secondo la giurisprudenza prevalente non è sufficiente essere titolari dell’account da cui proviene l’offesa per essere identificati come vero autore del reato. Altri possono clonare o usare l’account pur non essendone i proprietari.

È infatti necessario che le autorità inquirenti individuino con certezza l’elemento che permette di identificare l’autore, cioè l’indirizzo IP, un codice numerico assegnato in modo esclusivo a un dispositivo elettronico collegato in rete.

Più volte la giurisprudenza ha affermato che, se le autorità inquirenti non individuano con certezza l’indirizzo IP da cui proviene il contenuto diffamatorio, non sarà possibile condannare il sospettato.

Responsabilità Penale di Chi Gestisce il Sito o il Blog

Una volta che ne viene a conoscenza, se il gestore rimuove i contenuti diffamatori pubblicati sulla propria piattaforma non avrà responsabilità penali.

Uso di Contenuti Diversi dagli Accordi Presi in Precedenza

Nel caso in cui qualcuno abbia dato il proprio consenso alla pubblicazione di un certo contenuto su un sito o su un social, ma poi questo stesso contenuto sia stato usato per finalità completamente diverse rispetto a quelle concordate, l’offensore potrebbe rispondere di reato di diffamazione.

Valutazioni o Recensione di Servizi e Attività Commerciali

I commenti negativi o ironici espressi verso queste realtà (es. ristoranti, hotel…) non possono essere considerate diffamazione, perché il gestore, dando la possibilità di esprimere giudizi sul proprio esercizio, accetta il rischio di critica.

Giornali Online

I giornali online sono soggetti alla normativa sulla stampa.

Come Agire

Se vuole agire penalmente, la vittima deve sporgere formale querela entro tre mesi da quando ha subito diffamazione e poi valutare se attendere il processo penale, costituirsi qui parte civile e chiedere il risarcimento dei danni.

La vittima può chiedere il sequestro preventivo del sito o della pagina online (ad esempio una pagina Facebook), se il loro proprietario non elimina spontaneamente il contenuto diffamatorio in questione.

Pena Prevista

L’utilizzo di internet rientra nell’ipotesi aggravata riportata nell’articolo 595, comma 3 del Codice Penale, cioè offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

È ipotesi aggravata data l’enorme capacità che ha internet di diffondere un messaggio, un commento o un’opinione.

Nel terzo comma inoltre si legge che “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”.

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