Fallimento: In Che Cosa Consiste La Procedura | aivm.it

Che cos’è il fallimento? Chi lo può richiedere? Quali presupposti ci devono essere?


Cerchiamo di capirlo spiegando in modo ordinato questa procedura che non è sempre chiara.

Cos’è Il Fallimento

Il fallimento è quel meccanismo disciplinato dal R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) con il quale si realizza la trasformazione del patrimonio del debitore, che non riesce a pagare i suoi debiti, in denaro.

Lo scopo è quello di dividere il ricavato fra tutti i creditori nel rispetto della  “par condicio creditorum”.

Secondo questo principio, i creditori vanno ripagati per intero o quantomeno tutti nella stessa proporzione.

Il fallimento, tuttavia, cerca per quanto possibile di mantenere in vita l’impresa.

In vista delle recenti riforme in tale settore del diritto, oggi “il fallimento” di è chiamato in termini giuridici come “liquidazione giudiziale”.

Per semplificare, useremo il termine più conosciuto, “fallimento”.

Le Fasi Della Procedura Fallimentare

Ha inizio con l’istruttoria predibattimentale, momento in cui il giudice accerta la presenza dei presupposti di legge per poter dichiarare il fallimento.

Successivamente si procede all’acquisizione dei beni di proprietà del soggetto fallito e all’accertamento dei crediti.

In un secondo momento, i beni vengono trasformati in denaro e verrà poi diviso tra i creditori.

Infine il giudice emetterà il decreto di chiusura del fallimento.

I Presupposti

I presupposti necessari del debitore per la dichiarazione di fallimento sono:

  • svolgere l’attività di imprenditore commerciale (presupposto soggettivo)
  • il suo stato di insolvenza (presupposto oggettivo).

Il Presupposto Soggettivo

Il presupposto soggettivo fa riferimento alla natura del soggetto economico interessato alla procedura fallimentare.

Sono sottoposti alla procedura gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale (art.1 co.1), quali ad esempio:

  • imprese individuali che esercitano attività commerciali;
  • società commerciali;
  • imprese artigiane;
  • società cooperative che esercitano attività commerciale
  • associazioni (riconosciute e non);
  • fondazioni ed enti profit (qualora abbiano come scopo esclusivo o prevalente l’esercizio di un’attività commerciale)
  • consorzi tra imprenditori con attività esterna;
  • società occasionali aventi natura commerciale
  • società sportive.

Tali attività commerciali possono evitare il fallimento se dimostrano di possedere tutti e tre i seguenti requisiti (art.1 co. 2):

  1. aver avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività (se di durata inferiore);
  2. aver realizzato ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività (se di durata inferiore);
  3. la somma dei debiti (anche non scaduti) deve essere inferiore a 500.000 euro.

Attività commerciali come imprese bancarie e assicurative, società semplici (che non svolgono attività commerciale) e imprese di grandi dimensioni non possono fallire perché soggette ad un differente meccanismo.

Tra i soggetti esclusi rientrano anche gli enti pubblici perché sottoposti ad altri meccanismi.

Il Presupposto Oggettivo

Il presupposto oggettivo tiene in considerazione lo stato patrimoniale del soggetto. Si parla di “stato di insolvenza” (art. 5)

In sostanza, tale stato è rappresentato dall’impossibilità dell’imprenditore di “pagare i propri debiti

Si tratta, tuttavia, di una situazione grave caratterizzata da una impossibilità importante, duratura e non transitoria o temporanea.

Situazioni di questo tipo sono determinate dal mancato pagamento di quanto dovuti ai propri dipendenti o ai fornitori, oppure da fattori “esterni“, quali la fuga o l’irreperibilità dell’imprenditore e la chiusura dei locali commerciali (art. 5 co. 2).

Chi Può Chiedere Il Fallimento

Il fallimento, secondo l’art.6, può essere richiesto per iniziativa dello stesso debitore, di uno o più creditori oppure su richiesta del Pubblico Ministero.

Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui all’articolo 6:

  • quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore.
  • nei casi di chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;
  • quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Per altre nozioni, continuare a seguire il nostro glossario giuridico.

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