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Fideiussione E Fideiussione Omnibus, Cosa Sono? | aivm.it

Cosa significa il termine “fideiussione omnibus? Da cosa si distingue rispetto al normale contratto di fideiussione? Cerchiamo di capirlo spiegando questo meccanismo da sempre molto dibattuto.

Che Cos’è La Fideiussione?

La fideiussione rappresenta la forma di garanzia personale per eccellenza in caso di debito.

Sostanzialmente, consiste nella situazione in cui un soggetto – diverso da debitore e creditore – diventa garante del debito contratto dal debitore, rispondendo al suo posto in caso di mancato pagamento.

Il Codice Civildisciplina la fideiussione all’art. 1936 c.c. e seguenti, definendola da un punto di vista soggettivo e qualificando il fideiussore come “colui che, impegnandosi personalmente verso il creditore, garantisce il pagamento di un debito altrui“.

Fideiussione: Obbligo Di Legge o Accordo Volontario?

La fideiussione può crearsi sia per obbligo di legge, sia, come spesso accade, su base volontaria.

Spesso nasce, infatti, da un contratto che necessita soltanto dell’accordo tra il fideiussore-garante e il creditore perché possa essere efficace, rendendo di poco conto la conoscenza o meno dell’accordo da parte del debitore, soggetto su cui grava il saldo del debito.

La scelta di non informare il debitore dell’accordo di fideiussione, è giustificata dalla funzione della stessa, ovvero quella di garanzia.
Questa funzione rende di nessuna importanza l’eventuale accettazione del contratto da parte del debitore originale come condizione necessaria.

La caratteristica principale della fideiussione, come scritto nell’art.1939 c.c., è quella di “non essere valida se non è valido il debito principale”. Questo perché l’oggetto del debito del fideiussore è identico a quello del debito principale.

Da qui ne deriva l’art. 1945 c.c. che ci dice che “il fideiussore può opporre tutte le obiezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale”.

La Fideiussione Omnibus

La fideiussione “omnibus” è un’eccezione alle regole base di quanto detto prima e ha rappresentato negli anni motivo di accese discussioni riguardo la sua ammissibilità. Scopriamo il perché.

La fideiussione “omnibus” è una pratica che impone al fideiussore di diventare garante del pagamento non di un singolo e prestabilito debito del debitore, così come avviene nella fideiussione “classica”, bensì del pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto e potrà assumere in futuro verso quel creditore.

Questa caratteristica fa sì che la fideiussione omnibus coinvolga generalmente una banca o un istituto di credito.

Il Dibattito Nel Corso Degli Anni

Come anticipato prima, la fideiussione omnibus è stata al centro di un acceso dibattito a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, riguardo la sua stessa ammissibilità.

Era sorto il dubbio, infatti, che questo tipo di garanzia non potesse essere compatibile con gli art. 1346 e 1418 c.c., secondo i quali “ogni contratto deve sempre avere un oggetto determinato o determinabile”.

L’eccessiva incertezza di questo meccanismo, infatti, rendeva difficile il rispetto di tale regola. Secondo una tesi supportata da alcune sentenze dell’epoca, la fideiussione omnibus doveva considerarsi inammissibile, in quanto poteva portare chi avesse contratto la fideiussione ad una grave esposizione debitoria, senza possibilità di previsione.

Il Punto Di Svolta

Un punto di svolta si ebbe con l’intervento del legislatore, il quale cercò di chiarire la questione, attraverso la legge 154/1992 sulla trasparenza delle operazioni bancarie.

L’intento era da una parte accettare il diffondersi del meccanismo della fideiussione omnibus, perché, con una garanzia maggiore, la banca semplificava l’accesso al credito da parte del risparmiatore; dall’altra, mettere dei paletti per tutelare il fideiussore debole, il quale stipulava tali tipi di contratti con soggetti forti.

Tale intento si concretizzò attraverso la modifica dell’art. 1938 del c.c. che introdusse lo stabilimento di un importo massimo garantito per determinare la quantità massima dell’esposizione debitoria del fideiussore.

Tale tetto massimo, come ricordato dall’Autorità Garante della Concorrenza nel parere n.14251 del 20.04.2005, deve essere deciso tra le parti in base alle potenzialità economiche del debitore secondo le regole di correttezza e buona fede.

A seguito di ciò, ci fu un giudizio di legittimità da parte della cassazione riguardo la fideiussione omnibus, come possiamo vedere nella sentenza n.27005 del 12.11.2008.

Oggi, tuttavia, per quanto, in linea di massima, le fideiussioni omnibus siano considerate legittime, il contraddittorio tra chi sostiene almeno la parziale nullità delle stesse non manca: è infatti argomento di attualità il giudizio di legittimità sui moduli Abi adottati dalle banche (moduli uniformi prestampati), le quali potrebbero, secondo l’Antitrust, presentare cosiddette “clausole vessatorie”.

Per altre nozioni, continuate a seguire il nostro glossario giuridico.

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