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I Reati Sessuali AIVM - Associazione Italiana Vittime di Malagiustizia

Ancora oggi nel nostro Paese, leggendo notizie di cronaca nera, ci si può purtroppo imbattere in fatti riguardanti reati sessuali.

AIVM si oppone fermamente contro ogni tipo di violenza, in particolar modo se a farne le spese sono le categorie più deboli.

Per approfondire il tema, proponiamo un nostro articolo di glossario giuridico in merito ai reati sessuali, per vedere nel dettaglio cosa prevede il nostro ordinamento a riguardo.


I reati sessuali sono oggi collocati tra i delitti contro la persona; prima del 1996 erano invece collocati tra i delitti contro la moralità pubblica.

La riforma, avvenuta appunto nel 1996, non ha solamente spostato la collocazione di questo titolo, ma ha riformulato alcune scelte sanzionatorie.

Il bene tutelato in questi tipi di reati è la libertà sessuale, ossia la libertà di compiere consapevolmente, e senza costrizioni, le proprie scelte in materia sessuale.

Tali delitti sono disciplinati dagli artt. 609 bis e successivi del codice penale.

L’art 609 bis c.p. sanziona “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Il secondo comma dell’articolo precisa ulteriori ipotesi di violenza sessuale ossia quando si abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o il colpevole inganna la persona offesa sostituendosi ad altra persona.

Circostanze Aggravanti

Le circostanze aggravanti determinano un aumento della pena fino ad un terzo; l’articolo di riferimento è il 609 ter c.p.

Tali aggravanti si configurano nel caso in cui il reato sia commesso da un ascendente/genitore/tutore del colpevole o con l’uso di armi e di sostanze lesive per la salute della vittima, o nel caso in cui il reato sia commesso da persona travisata o che abbia simulato la qualità di pubblico ufficiale.

Altre aggravanti sono previste nel caso in cui il reato sia commesso ai danni di infradiciottenne, in stato di gravidanza, sottoposta a limitazioni della libertà personale, o nei confronti del coniuge del colpevole, anche separato o divorziato o che sia stato o è legato ad esso da una relazione affettiva.

E ancora se il colpevole fa parte di un’associazione a delinquere ed ha commesso il reato al fine di agevolarne l’attività; o se il reato è commesso con violenze gravi o se, a causa della reiterazione delle condotte, il minore ha subito un danno grave.

La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici.

La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Atti Sessuali Con Minorenne

La disciplina del reato sessuale ai danni di minori è dettata dall’art 609 quater c.p..

Più nel dettaglio l’articolo prevede la configurazione del reato sessuale anche nel caso in cui la persona compia atti sessuali (e non violenza sessuale) con un minore di anni 14.

In questo caso infatti l’eventuale consenso del minore di anni 14 è irrilevante ai fini della configurazione del reato in quanto ritenuto un consenso non sufficientemente maturo, dunque si applicherà la sanzione prevista dall’art. 609 bis.

Per quanto riguarda i minori di anni 16, si applica la sanzione di cui art. 609 bis “quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza”.

Lo stesso articolo prevede che fuori dai casi previsti dall’art. 609 bis, “ l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni”.

La pena è inoltre aumentata se il compimento di atti sessuali con minore di anni 14 avviene in cambio di denaro o altra utilità anche solo promessi.

Non è al contrario prevista la punibilità del minorenne che, fuori dalle ipotesi di violenza sessuale, compia atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto anni tredici, se la differenza di età non è superiore ad anni quattro.

Corruzione del Minorenne

Molto importante è il caso della corruzione del minorenne. Qui corruzione viene inteso in senso ‘morale’, come ‘corruzione dei costumi’, ‘esposizione a rischio da parte del minorenne’.

L’ art. 609 quinques sancisce che : “chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 al fine di farla assistere è punito con la reclusione da uno a cinque anni”

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma è sottoposto chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

Ignoranza Età Della Persona Offesa

La norma di riferimento è l’art. 609 sexies. La persona accusata di un reato a sfondo sessuale nei confronti di un minorenne non può invocare a propria discolpa l’ignoranza dell’età del minore, salvo che la stessa non sia dovuta ad un errore assolutamente inevitabile, ossia ad esempio, quando il minore, per eludere i limiti di età imposti per l’accesso a determinati social, è costretto ad indicare una falsa data di nascita nonché ad alterare la propria immagine per assumere le sembianze di un adulto.

Violenza Sessuale di Gruppo

Nel caso in cui la violenza sessuale venga commessa da parte di più persone riunite (e quindi un gruppo) è prevista la pena della reclusione da otto a quattordici anni ai sensi dell’art. 609 octies.

Se però appartenente al gruppo è una persona la cui opera ha avuto la minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, la pena per questa persona è diminuita.

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