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L'Incompatibilità Del Giudice Nel Processo Penale

Oggi, nel nostro glossario giuridico, spieghiamo che cosa significa l’ incompatibilità del giudice nel processo penale.


L’incompatibilità è un istituto processuale volto a garantire l’imparzialità del  soggetto chiamato ad esercitare una funzione giurisdizionale (il giudice). Essa consiste nell’incapacità di svolgere tale funzione in relazione ad uno specifico procedimento.

L’incompatibilità del giudice penale può essere determinata:

1-Da atti compiuti nel procedimento (art. 34 del codice di procedura penale):

  •   Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento o al giudizio per revisione.
  • Il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere non può partecipare al giudizio.
  • Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l’udienza preliminare; in ogni caso non può partecipare al giudizio.

Questa causa di incompatibilità viene meno se il giudice, nel medesimo procedimento, abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti: autorizzazioni sanitarie; provvedimenti relativi a permessi di colloquio, corrispondenza telefonica, al visto di controllo sulla corrispondenza; provvedimenti di restituzione nel termine ed il provvedimento che dichiara la latitanza.

Tale previsione non si applica neppure al giudice che abbia provveduto all’assunzione dell’incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.

  • Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte o di testimone, perito, consulente tecnico o, ancora, ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l’autorizzazione a procedere, non può esercitare nel medesimo procedimento l’ufficio di giudice.

2-Da ragioni di parentela, affinità o coniugio (art. 35 del codice di procedura penale):

Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

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