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Quali sono gli elementi che costituiscono la responsabilità medica? Quando il medico può ritenersi colpevole e quali sono i danni risarcibili? Scoprilo ora con il nostro articolo!


La Responsabilità Medica

Si ha responsabilità medica nel momento in cui un danno psico-fisico di un paziente è legato alla condotta di un operatore sanitario.

Nello specifico, questa responsabilità prevede che gli effetti dell’intervento medico-sanitario non siano quelli previsti, anche in seguito a un’eventuale inefficienza o carenza della relativa struttura sanitaria.

Ai sanitari possono essere attribuiti errori diagnostici, terapeutici o da omessa vigilanza. Questi possono essere soggetti a responsabilità civile o penale, a causa dell’aggravamento delle condizioni del paziente o, nei peggiori dei casi, della sua morte.

Gli ultimi interventi legislativi in ambito della responsabilità medica, tra cui legge Balduzzi e la più recente legge Gelli-Bianco, specificano l’importanza della relazione medico-paziente.

Questa legge definisce il consenso informato come obbligatorio. Il paziente riceve così informazioni adeguate sullo scopo e la natura dell’intervento, sulle sue conseguenze e potenziali rischi. La persona può, inoltre, liberamente ritirare il proprio consenso.

A seguito di questo consenso informato del paziente, l’azione del sanitario può così dirsi legittima. A causa di una mancanza di obblighi informativi si prospetta un ulteriore aspetto di responsabilità medica.

La Colpa

Uno dei primi elementi da considerare per quanto riguarda la responsabilità medica è quello della colpa. Infatti Il concetto di responsabilità fa riferimento all’obbligo di rispondere delle conseguenze derivanti da una condotta illecita, commissiva od omissiva.

La responsabilità medica è così legata alla responsabilità penale, per la quale il medico è chiamato a rispondere della sua condotta colposa, da cui deriva una lesione personale o la morte della persona assistita.

Gli elementi della condotta colposa possono ricondursi a:

  • Negligenza: atteggiamento definito da superficialità e trascuratezza. Esempi tipici possono riguardare il medico che prescrive un farmaco sbagliato al paziente.
  • Imprudenza: condotta avventata o temeraria del medico che, pur consapevole dei rischi per il paziente, decide comunque di procedere con una determinata pratica.
  • Imperizia: scarsa preparazione professionale per incapacità proprie, insufficienti conoscenze tecniche o inesperienza specifica.

L’Errore

L’errore del medico può essere compiuto nella fase diagnostica, in quella prognostica e nella fase terapeutica.

  • Errore diagnostico: si realizza in una non corretta analisi diagnostica della patologia, a cominciare ad esempio dalla imprecisa raccolta dei dati che attestano lo stato di salute psico-fisica del paziente.
  • Errore prognostico: deriva invece da un giudizio di previsione sul decorso e soprattutto sull’esito di un determinato quadro clinico.
  • Errore terapeutico: avviene al momento della scelta del trattamento sanitario o a quello della sua esecuzione.

Il Risarcimento

I pazienti vittima di errori da parte dei sanitari possono rivolgersi al giudice per poter ottenere il risarcimento, dopo aver valutato il rapporto di causalità tra il danno subito e una condotta colposa del sanitario.

La procedura giudiziale, a seguito della riforma Gelli-Bianco, richiede una consulenza tecnica preventiva: un consulente tecnico d’ufficio, assegnato dal tribunale competente, ha il compito di accertare la responsabilità medica con una perizia, che potrà essere utilizzata per decidere se intraprendere o meno il giudizio vero e proprio.

In alternativa alla consulenza tecnica, le parti possono ricorrere al procedimento di mediazione, da condurre con l’assistenza di un avvocato, e volto a tentare di raggiungere un accordo per una risoluzione extragiudiziale della controversia.

La mediazione va chiesta rivolgendosi ad un organismo di riferimento del territorio in cui ha la sede il tribunale competente per il giudizio.

Solo una volta svolta una di queste due procedure, il paziente potrà  rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno. L’azione va proposta ricorrendo al procedimento sommario, a cui fa riferimento gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. 

Alla vittima, inoltre, viene data la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta copertura alla relativa struttura sanitaria o al sanitario, nei limiti del contratto ed entro i termini di prescrizione previsti.

Per agevolare l’azione diretta, la legge Gelli ha previsto l’obbligo per le strutture sanitarie di pubblicare nel proprio sito web la denominazione della propria impresa di assicurazione.

Se ti è piaciuto questo articolo sulla responsabilità medica, ti consigliamo l’articolo su il diritto alla salute. Buona Lettura!

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