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La responsabilità della ditta costruttrice e rimedi per l'acquirente | aivm.it

Che cos’è la responsabilità della ditta costruttrice? Quali sono i rimedi per colui che acquista l’edificio?


Scoprilo nel nostro glossario giuridico

Che cos’è La Responsabilità Della Ditta Costruttrice

Quando si parla di responsabilità della ditta costruttrice ci si riferisce alle ipotesi in cui si verifichino vizi o difetti di costruzione nell’edificio acquistato, come ad esempio infiltrazioni di acqua, muffa, umidità o spaccature nei muri.

La legge regola questo tipo di responsabilità nel codice civile agli articoli 1667, 1668, 1669, dedicati più in generale alla responsabilità dell’appaltatore che nel nostro caso è la ditta costruttrice.

L’appaltatore è la persona o impresa incaricata della costruzione dell’edificio.

La ditta costruttrice, dunque, è incaricata della costruzione dell’edificio ed è responsabile per eventuali vizi e difetti che derivano da una scarsa cura nella costruzione dello stesso.

Ipotesi Di Responsabilità Della Ditta Costruttrice

La ditta costruttrice è responsabile in due ipotesi: per rovina, pericolo o gravi danni e per altri difetti di costruzione e vizi considerati meno gravi.

L’acquirente (colui che acquista l’edificio) ha una garanzia che copre vizi e difetti della costruzione, valida solo se la costruzione dell’edificio è conclusa.

Invece, se la costruzione dell’edificio non è terminata, il compratore non ha questo tipo di garanzia nei confronti della ditta costruttrice.  

La Responsabilità Per Rovina, Pericolo Di Rovina O Gravi Danni

In caso di rovina, pericolo di rovina o gravi danni, la ditta costruttrice è responsabile per al massimo dieci anni (art. 1669 c.c.).

La garanzia dell’acquirente ha durata decennale e funziona solo se l’acquirente comunica formalmente il difetto alla ditta costruttrice entro un anno dalla scoperta.

L’anno di tempo inizia da quando l’acquirente prende conoscenza delle cause che hanno portato al formarsi del vizio, non da quando scopre il vizio.

Ad esempio, se chi ha acquistato un appartamento scopre all’interno di esso una macchia di umidità, il termine di un anno per poter comunicare formalmente il difetto alla ditta inizia quando scopre che la causa della macchia è un difetto di costruzione.

Una volta fatta tale comunicazione formale, l’acquirente deve iniziare la causa in tribunale entro un anno dalla stessa.

Responsabilità Per Altri Difetti Di Costruzione E Vizi Meno Gravi

In caso di altri difetti di costruzione e vizi meno gravi, l’acquirente deve comunicare formalmente il difetto all’impresa costruttrice entro sessanta giorni dalla scoperta delle cause che lo hanno provocato.

Dovrà poi iniziare la causa in tribunale entro due anni da tale comunicazione (art. 1667 c.c.).

Quest’ultima, però, non è necessaria se la ditta costruttrice riconosce i difetti di costruzione o i vizi dell’edificio, oppure, se conoscendoli, li ha tenuti nascosti all’acquirente.

Cosa Può Fare L’Acquirente

In caso di responsabilità della ditta costruttrice, l’acquirente può rivolgersi al giudice per far valere i propri diritti (art. 1668 c.c.).

Il proprietario può chiedere che la ditta costruttrice elimini i vizi dell’edificio a proprie spese.

In tal caso, il giudice emetterà una sentenza di condanna, ordinando alla ditta costruttrice di ripagare le spese necessarie a riparare totalmente e definitivamente i difetti di costruzione o i vizi dell’edificio.

In alternativa, l’acquirente può chiedere la riduzione del prezzo. Se lo ha già pagato la ditta costruttrice dovrà restituirgli la parte che corrisponde alla riduzione fatta.

Invece, nelle ipotesi di vizi di costruzione più gravi, l’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto ed eventualmente il risarcimento del danno per colpa della ditta costruttrice.

Per altre nozioni, continuate a seguire il nostro glossario giuridico

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