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Il Risarcimento Per Ingiusta Detenzione: Come Richiederlo

Cos’è il risarcimento per ingiusta detenzione? Quando e dove lo si può richiedere? Quali sono i requisiti?

Cos’è il risarcimento per ingiusta detenzione?

Il risarcimento per ingiusta detenzione è una riparazione pecuniaria per chi ha subito la custodia cautelare ed in seguito è stato dichiarato innocente. Il risarcimento è regolamentato dagli art. 314 e art. 315 del codice di procedura penale.

La custodia è ingiusta, e dunque si ha diritto al risarcimento, nel momento in cui un imputato viene dichiarato non colpevole con sentenza definitiva:

  • Per non aver commesso il fatto
  • Perché il fatto non costituisce reato
  • Perché il fatto non è previsto dalla legge come reato

Hanno lo stesso valore della sentenza di assoluzione anche la sentenza di non luogo a procedere e l’archiviazione.

Si ha diritto al risarcimento anche nel caso in cui:

  • La carcerazione sia avvenuta per un ordine di esecuzione errato
  • La carcerazione sia avvenuta in assenza delle condizioni previste dagli art. 273 e art. 280 del c.p.p., sia in caso di assoluzione che di condanna

In poche parole, chi ha subito ingiustamente la custodia cautelare, ha diritto a un indennizzo. La riparazione viene quantificata da un giudice, e non può superare la somma di € 516.456,90.

Infine, oltre al risarcimento pecuniario, chi è stato licenziato dal posto di lavoro a causa della custodia cautelare ha diritto ad essere reintegrato, nel caso in cui venisse pronunciata la sentenza di assoluzione, proscioglimento o l’archiviazione.

Come si richiede il risarcimento?

La domanda per il risarcimento deve essere presentata alla Corte d’Appello in cui è stata pronunciata la sentenza di assoluzione o archiviazione. Nel caso in cui la sentenza viene emessa dalla Cassazione, bisogna rivolgersi alla Corte d’Appello del distretto in cui è stato emesso il provvedimento.

La richiesta per il risarcimento deve essere presentata tassativamente entro due anni a partire da:

  • Il giorno in cui la sentenza è diventata irrevocabile
  • Il giorno in cui la sentenza di non luogo a procedere diventa inoppugnabile
  • Quando il provvedimento di archiviazione viene notificato all’interessato

Per  fare richiesta di risarcimento è necessaria l’assistenza di un legale munito di procura speciale. In casi particolari, si può richiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Chi può ricevere il risarcimento?

Nel caso del decesso dell’interessato, la richiesta può essere portata avanti da:

  • Il coniuge, i figli, i genitori
  • I fratelli e le sorelle
  • Gli affini, ovvero i parenti del coniuge, entro il primo grado
  • Le persone legate da un vincolo di adozione con il deceduto

I documenti necessari per richiedere il risarcimento

Per fare richiesta di risarcimento, è necessario rivolgersi alla Cancelleria della Corte d’Appello competente con i seguenti documenti:

  • La domanda di riparazione del danno per ingiusta detenzione sottoscritta, eccetto il caso di procura speciale. Oltre all’originale servono anche 2 copie
  • La sentenza di assoluzione con l’attestazione di irrevocabilità
  • Il certificato dei carichi pendenti
  • Le dichiarazioni rese al Giudice Indagini Preliminari (G.I.P.) o al Pubblico Ministero (P.M.)
  • La fotocopia del documento di identità e codice fiscale

Nel caso di arresti domiciliari deve essere depositato anche:

  • Il provvedimento di concessione degli arresti domiciliari e l’ordine di scarcerazione
  • La posizione giuridica, da richiedere all’ultimo carcere di detenzione con l’autorizzazione della Corte di Appello
  • Gli atti del procedimento in cui si specifica che l’interessato non ha avuto comportamenti che, per dolo o colpa grave, hanno comportato la sua carcerazione

Per il deposito dei documenti, non è necessario alcun pagamento.

Per avere informazioni in merito al risarcimento bisogna rivolgersi al Ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro – Serv. Centr. Per gli AA. GG. e la Qualità dei Processi e dell’Organizzazione.

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