Che cosa si intende per risoluzione del contratto, in particolar modo per inadempimento? Quando si può e si deve ricorrere a tale possibilità?
Per risoluzione del contratto si intende lo scioglimento del contratto stipulato fra le parti in seguito a eventi e/o situazioni che rendono impossibile la corretta esecuzione dell’accordo; tale risoluzione dunque può intervenire, ovviamente, solo prima dell’esecuzione definitiva del contratto.
Quando è una delle due parti che non permette la corretta esecuzione del contratto, la controparte contrattuale ha a disposizione il rimedio della risoluzione per inadempimento.
Come funziona?
Nel momento in cui un contratto tra due parti viene stipulato, entrambe si impegnano ad adempiere ai loro obblighi e a rispettare l’accordo in ogni sua parte. Vi sono però situazioni in cui uno dei contraenti viene meno ai suoi obblighi o si mostra restio ad adempierli.
In una situazione di questo tipo la parte adempiente può
- Richiedere l’adempimento del contratto alla parte che non sta rispettando i propri obblighi, se ritiene che vi siano ancora le condizioni per procedere;
- Richiedere la risoluzione al giudice, se il perdurare dell’inadempimento porta a una situazione di scarsa fiducia o fa perdere l’interesse a eseguire definitivamente il contratto.
Come afferma l’art. 1453 c.c., mentre si può eventualmente chiedere la risoluzione dopo aver chiesto l’adempimento, non è possibile chiedere l’adempimento dopo aver agito per la risoluzione. In ogni caso, la parte adempiente ha diritto a un risarcimento del danno subito.
La sentenza che risolve il contratto ha efficacia costitutiva: viene infatti creata una nuova situazione giuridica e il vincolo contrattuale viene eliminato. La risoluzione ha anche efficacia retroattiva, come affermato nell’art. 1458 c.c.: entrambe le parti, quando possibile, sono tenute a restituire ciò che hanno ricevuto durante l’esecuzione del contratto.
La risoluzione può essere di tipo giudiziale (quando è stabilita con sentenza) o avvenire senza l’intervento del giudice. Nei casi in cui il giudice non sia coinvolto, si può
- Inviare una diffida ad adempiere, ovvero una richiesta per iscritto alla parte inadempiente di compiere i propri doveri entro 15 giorni, indicando che, allo scadere dei 15 giorni, ogni accordo è considerato sciolto;
- Affidarsi alla clausola risolutiva espressa, concordata nella fase di stipulazione dell’accordo, che afferma che nel caso di mancata esecuzione di una o più prestazioni, il contratto si considera automaticamente sciolto.