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Chiedere soldi al cliente ammesso al patrocinio gratuito è reato! | aivm.it

Cassazione: si configura il reato di truffa aggravata quando il difensore percepisce somme, a qualunque titolo, dal cliente che è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 20186/16).

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 febbraio – 16 maggio 2016, n. 20186

Presidente Gallo – Relatore Verga

Motivi della decisione

Con sentenza in data 12 marzo 2015 la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza emessa in data 19 settembre 2011 dal Tribunale di Siracusa che aveva condannato P.V. per truffa aggravata commessa, quale difensore, ai danni della sua assistita Pa.Ag.Ew..
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore deducendo:

1. errata applicazione della norma di cui all’articolo 521 codice di procedura penale. Lamenta che la corte territoriale ha disatteso l’eccezione di violazione dell’articolo 521 sostenendo che l’espressione “non informare la Pa. degli effetti derivanti dalla ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato” è talmente generica da comprendere anche l’omessa informazione della presentazione e ha ritenuto che ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione deve tenersi conto non solo del fatto descritte in imputazione, ma anche delle ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato. Rileva che è evidente l’errore in cui è incorso il giudice d’appello perché la circostanza di non aver informato la cliente degli effetti dell’ammissione al beneficio e quella di non averla informata della avvenuta presentazione della richiesta di gratuito patrocinio, anche alla luce delle risultanze acquisite al dibattimento, costituisce una vera e propria variazione dei contenuti essenziali dell’addebito, tale da pregiudicare il diritto di difesa. E ciò anche con riferimento all’ipotesi del profitto ingiusto, atteso che, secondo l’ipotesi accusatoria formulata con il capo di imputazione detto profitto sarebbe derivato dalla violazione di cui all’articolo 85 d.p.r. 115/2002, mentre nella sentenza viene individuata nella richiesta di pagamento degli onorari in misura integrale anziché nella misura decurtata ai sensi di legge.

2. Violazione dell’articolo 606 lett. e) codice procedura penale. Travisamento. Lamenta che i giudici di merito (sia di primo che di secondo grado) non hanno tenuto conto di quanto riferito in dibattimento dall’avvocato p.m. in ordine al colloquio dello stesso con la parte offesa in presenza anche dell’imputato, prima della formalizzazione della richiesta di gratuito patrocinio. In particolare vengono richiamate le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste p. il 30/11/2010. Così come non è stata considerata la deposizione del teste L. , cancelliere presso il tribunale, addetto alla notificazione dei provvedimenti di liquidazione delle spettanze relative al gratuito patrocinio(udienza 30/11/2010) e dell’avvocato A. (udienza 29/9/2010).

3. illogicità della motivazione. Lamenta che il giudice di primo grado ha sostenuto che le somme richieste ed asseritamente percepite dall’imputato si riferissero sostanzialmente all’attività già svolta ed ha considerato artificiosa giustificazione a posteriori la voce della parcella “onorari per attività stragiudiziale”, individuando per tale attività “rapporto con le banche e denunce penali contro altri eredi”. Per quanto riguarda la sussistenza del danno e l’entità dello stesso lo ha individuato nella somma già liquidata dall’erario in favore del professionista, vigente il gratuito patrocinio, pari ad euro 30.000,00, ma ha anche ritenuto che allo stato non ricorressero elementi di prova concreti atti a permettere una precisa quantificazione delle pretese risarcitoria demandando alla sede civilistica la determinazione del danno. Ritiene erroneo l’assunto perché le somme liquidate al difensore dallo Stato attengono ad attività diverse da quelle oggetto della parcella. Evidenzia che in data 10 aprile 2003, dietro presentazione di parcella, dall’ufficio spese di giustizia del tribunale veniva liquidato al ricorrente l’importo di Euro 30.272,51. In relazione al distinto procedimento numero 1048/2002, instaurato su ricorso della esecutrice testamentaria, in data 27settembre 2002 sempre al ricorrente venivano liquidati compensi pari ad euro 5073,21 dal giudice delle successioni. In data 24 febbraio 2004 e quindi in epoca successiva ai decreti di liquidazione indicati, la Pa. , tramite il ricorrente, introduceva un nuovo procedimento per sequestro giudiziario dell’asse ereditario (n. 565/2004 R.G.C.) e con atto di citazione del 3 marzo 2004 proponeva azione di riduzione di disposizione testamentaria contro gli eredi G. per il riconoscimento della propria quota di legittima (n. 762/2004 R.G.C.) procedimenti per i quali non risulta siano state effettuate le liquidazioni. In data 19 aprile 2004 limitatamente al ricorso per sequestro giudiziario il ricorrente richiedeva la liquidazione dei compensi che veniva però rigettata nell’ottobre del 2004. Detti procedimenti venivano definiti con la transazione in atti, a seguito della quale sono venuti meno i presupposti in capo alla parte offesa per continuare a godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ritiene pertanto che correttamente è stato richiesto alla donna il pagamento degli onorari relativi ai due procedimenti indicati e all’attività stragiudiziale svolta per addivenire alla transazione fino alla stipula del relativo atto. A dette attività si riferisce la pretesa del professionista e non alle attività individuati dai giudici di merito in contrasto con le documentali risultanze processuali. Richiama anche pronunce di questa Corte in sede civile e penale per affermare che la revoca del gratuito patrocinio ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa. Richiama sul punto anche la deposizione dell’avvocato S.A. , all’epoca consigliere dell’ordine degli avvocati di (…) all’udienza del 29 marzo 2001;

4. illogicità della motivazione, erronea applicazione dell’articolo 192. Lamenta che le dichiarazioni della donna non sono state confrontate con le deposizioni rese dai testi p. , A. e L. . Contraddittorietà di tale deposizione

5. errata applicazione dell’articolo 640 codice penale. Sostiene che, anche a voler credere alla denuncia della donna, la determinazione dei compensi professionali sarebbe avvenuta prima che venisse inoltrata la richiesta di gratuito patrocinio. In quell’occasione il professionista e la cliente hanno concluso un contratto professionale che riprese vigore a seguito del venir meno delle condizioni che avevano consentito l’ammissione della cliente al patrocinio a spese dello Stato. La contrattazione non può essere considerata come artificio finalizzato alla consumazione della truffa. Allo stesso modo non possono essere considerati artifici le numerose diffide fatte per iscritto perché sono successive al mutamento delle condizioni economiche della donna e pertanto ininfluenti ai fini della consumazione del reato. Sostiene che il rilievo secondo il quale l’imputato avrebbe taciuto alla cliente il significato dell’avvenuta liquidazione degli onorari in proprio favore oltre ad essere smentito dalle numerose testimonianze richiamate e anche dal contenuto della conversazione registrata dalla donna, è assolutamente inconferente considerato che in conseguenza di un provvedimento di revoca con efficacia retroattiva come nella specie, nel rapporto tra professioniste cliente sarebbe esclusa ab initio l’applicazione della normativa prevista dal d.p.r. 115/2002. Evidenzia anche l’insussistenza sia dell’ingiusto profitto che e dell’altrui danno. Rileva che gli impiegati di banca richiamati dal giudice di primo grado hanno riferito della negoziazione di titoli e non già che le somme venivano incassate dal P. , così come non si è tenuto conto del compenso spettante al legale per le successive azioni. Rileva che lo stesso giudice con riguardo all’entità del danno ha ritenuto di non poterlo liquidare. Contesta anche che con riguardo alla provvisionale sia stata privilegiato il dispositivo rispetto alla motivazione.
Nel corso del processo d’appello l’imputato rinunciava alla prescrizione.
Le doglianze contenute nel ricorso consistono nella rinnovazione di una linea difensiva, in parte fondata su ragioni di merito, in ordine alla quale i giudici di prima e seconda istanza si sono espresse con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.
Con riguardo al primo motivo di ricorso va subito precisato che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato rispetto alle quali è stato possibile esercitare il diritto di difesa. (Cass. N. 41663 del 2005 Rv. 232423, N. 10103 del 2007 Rv. 236099, N. 34879 del 2007 Rv. 237415, N. 15655 del 2008 Rv. 239866, N. 5890 del 2013 Rv. 254419). Se quindi il “fatto” va definito come l’accadimento di ordine naturale, dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un’alterazione consistente ed una trasformazione radicale della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, che non consenta di rinvenire un nucleo comune, identificativo della condotta, con il risultato di un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra il fatto contestato e quello accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell’accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa.
Nulla di tutto ciò si è verificato nell’odierna vicenda nella quale la condotta della difesa è stata molto attenta alle dinamiche processuali, ed ha approntato ogni possibile schema di contenimento dell’imputazione nel suo più ampio e sostanziale sviluppo.
All’imputato è stato contestato di non avere, quale difensore di Pa.Ag.Ew. , nominato con provvedimento della commissione gratuito patrocinio del 14 settembre 2002 nelle cause civili di riduzione ed atti connessi (e quindi nelle cause civili aventi n. 1048/02, 683/02, 762/04 e 656/04 R.G.) informato la donna degli effetti derivanti dall’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, facendo, al contrario, credere alla stessa, anche mediante numerose diffide fatte per iscritto che, a seguito del provvedimento della Commissione era sorto un rapporto di incarico professionale e che quindi aveva l’obbligo giuridico di corrispondere personalmente al difensore durante il periodo di efficacia del provvedimento di ammissione al patrocinio (e quindi fino all’1.10.2004 quando è intervenuto il provvedimento di revoca del giudice civile nell’unica causa ancora pendente avente n. 656/04 per sopravvenuta modifica delle condizioni patrimoniali della Pa. , nelle more divenuta beneficiaria delle disposizioni di cui alla conciliazione del 15.3.2004) gli onorari professionali. Con detto comportamento induceva in errore la donna riguardo all’esistenza a suo carico dell’obbligo di corrispondere gli onorari al difensore di ufficio ed otteneva il pagamento di circa euro 100.000,00 quale corrispettivo dello svolgimento di attività professionale giudiziale e extragiudiziale prestata nelle cause civili in cui era efficace l’ammissione al gratuito patrocinio, così procurandosi l’ingiusto profitto costituito dalla indebita riscossione degli onorari versati direttamente dalla donna (indebiti perché eseguiti in violazione dell’art. 85 DPR 30.5.2002 n. 115 e comunque in aggiunta a quelli ammontanti a circa Euro 40.000,00 versati al P. dallo Stato) con un danno per la stessa costituito dal versamento indebito delle somme consegnate all’imputato.
In sintesi il comportamento fraudolento contestato è stato quello di avere omesso di informare la persona offesa degli effetti del gratuito patrocino e di avere fatto credere alla stessa che avesse l’obbligo di corrispondere al difensore gli emolumenti.
A fronte di tale contestazione i giudici di merito hanno accertato, con il richiamo a specifici elementi probatori e confrontandosi con tutte le deduzioni difensive, che l’imputato, approfittando della scarsa familiarità della Pa. con i meccanismi di funzionamento delle giustizia le ha maliziosamente taciuto il significato della avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sottopostole per la sottoscrizione. In particolare non solo le ha falsamente rappresentato all’inizio la sussistenza di un obbligo personale (allora inesistente) di pagare le proprie spettanze (da ottemperare alla fine), ma le ha anche taciuto il significato della avvenuta liquidazione degli onorari in proprio favore in virtù del meccanismo del patrocinio dello Stato così come le ha taciuto la portata degli effetti del mutamento delle di lei condizioni reddituali in rapporto alla pregressa ammissione al beneficio (con l’obbligo a carico di restituire allo Stato quanto dall’erario a lui già anticipato a titolo di onorario). Ha anche artificiosamente mascherato il debito del quale di lì a poco l’Erario avrebbe da lei preteso l’adempimento non già come il recupero di parte dei propri onorari professionali (da decurtare da quelli posti ormai a carico della cliente) bensì genericamente come autonome e distinte spese di inventario, cumulabili con l’onorario. Attraverso tali raggiri ha quindi indotto la donna in errore sulla natura e la evoluzione del rapporto professionale con il legale e sull’importo effettivo degli onorari da lei ancora dovuti, conseguendo un ingiusto vantaggio patrimoniale pari a quella parte di compenso ottenuta tra il mese di marzo, aprile e settembre 2004 in contanti e assegni quanto meno nella misura dell’importo già liquidati in suo favore dall’erario (Euro 30.000 circa) e che la parte assistita e non il legale avrebbe dovuto restituire allo Stato e che quindi egli non aveva diritto a pretendere una seconda volta con relativo sacrificio patrimoniale ingiusto della cliente che è stata chiamata a restituire allo Stato detta somma.
È di tutta evidenza come nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza.
Il fatto accertato, come indicato dai giudici d’appello, è conforme alla contestazione e a tutte le risultanze con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso.
Le argomentazioni espresse consentono di ritenere infondato anche il quinto motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza della truffa. Le sentenze di merito hanno infatti dato atto della sussistenza del reato in tutte le sue componenti (induzione in errore, ingiusto profitto e danno).
A fronte di quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente con il quinto motivo di ricorso contrappone generiche contestazioni in fatto, con le quali si propone solo una non consentita – in questa sede di legittimità – diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione.
In ordine alla contestazione che i giudici di merito con riguardo alla provvisionale hanno privilegiato il dispositivo rispetto alla motivazione deve rilevarsi che se è vero che l’eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, è pur vero che nel caso di specie non si ravvisano tali elementi con la conseguenza che correttamente i giudici d’appello hanno dato la prevalenza al dispositivo.
Il secondo motivo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati considerato che le sentenze di merito si sono confrontate con le deposizioni dei testi p. , A. e L. , ritenendo che le stesse non inficiassero le dichiarazioni della parte offesa. Con riguardo al dedotto travisamento deve anche rilevarsi che lo spazio che la lettera E dell’art. 606.1 c.p.p. consente alla “contestazione delmerito nell’avvenuto apprezzamento di una prova” è limitato al caso in cui il dedotto erroneo apprezzamento abbia, se fondato, effetto determinante/stravolgente, situazione insussistente con riguardo alle dichiarazioni dei testi indicati chiamati a riferire su circostanze di dettaglio non in grado di smentire quanto accertato e documentato nelle sentenze di merito.
Con il terzo motivo di ricorso l’imputato attraverso il vizio della motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito non consentito in questa sede. È opportuno precisare, sul piano dei principi, che la funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici, con l’ulteriore conseguenza, costantemente affermata da questa Corte, che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorché altrettanto logica (Cass.5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo). Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di esaustiva motivazione dei giudici territoriali a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente richiamati e valorizzati dai giudici di primo e secondo grado, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata.
La sentenza impugnata, letta in uno con la sentenza di primo grado, non si presta ad alcuna censura avendo entrambi i giudici di merito puntualmente disatteso la tesi difensiva alternativamente prospettata.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore della parte civile Pa.Ag.Ew. delle spese del grado che liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore della parte civile Pa.Ag.Ew. delle spese del grado che liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

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