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In questo glossario giuridico ti parliamo del reato di diffamazione a mezzo Facebook.


Cosa succede a chi insulta qualcuno sul social network più diffuso? Continua a leggere per scoprirlo!

Quando un commento lasciato su Facebook viene considerato diffamazione?

Sul tema la giurisprudenza è unanime: con la sentenza numero 40083 del 6 settembre 2018, la Cassazione ha ribadito che offendere una persona pubblicando frasi diffamatorie su Facebook è reato.

Per far sì che si possa parlare di diffamazione a mezzo Facebook devono verificarsi 3 condizioni:

  1. Il destinatario degli insulti deve essere precisamente individuabile
  2. La comunicazione con più persone: il social è uno spazio pubblico e un contenuto può diffondersi in modo incontrollato.
  3. La coscienza e la volontà di usare espressioni che recano offesa al decoro, all’onore e alla reputazione del soggetto passivo.

Casistiche ed Esempi

Insulti all’Ex Datore di Lavoro sulla Bacheca Personale

In questo caso, secondo il giudice, c’erano tutti gli elementi per identificare questa azione come reato. Infatti, si tratta di comunicazione con più persone, la vittima è stata perfettamente identificabile e le parole usate erano offensive.

Il giudice ha anche specificato perché questo comportamento ricade nell’ipotesi di diffamazione aggravata e implica una pena più severa, cioè:

  • Facebook è il social più diffuso e popolare
  • Gli utenti sanno che altre persone possono vedere ciò che viene messo in rete
  • L’insulto può diffondersi in modo incontrollato e potenzialmente illimitato date le caratteristiche del social network

I social sono infatti capaci di raggiungere moltissime persone grazie ai collegamenti tra utenti e alle condivisioni, che allargano la diffusione del messaggio dannoso alla reputazione di qualcuno. Dunque, l’autore del messaggio ha la volontà e l’intenzione di far sì che questo sia conosciuto ad un pubblico ampio.

Tenendo conto delle precedenti considerazioni, è da notare che c’è reato anche quando il contenuto diffamatorio è pubblicato in un gruppo chiuso e da chi ha un profilo privato. Anche via chat si configura reato, ma solamente se il destinatario non è uno solo o se il messaggio è inoltrato ad altri.

Insultare Qualcuno sulla Propria Bacheca Senza Indicarne il Nome

Il protagonista di questa vicenda giudiziaria, ha scritto offese verso un proprio collega, ma senza indicarne nome e cognome.

La Suprema Corte ha ritenuto comunque che si trattasse di reato di diffamazione, vista sia la scelta di utilizzare un social, e quindi l’intenzione di diffondere il messaggio, e visto che che basta che la vittima sia identificabile da un numero significativo di persone, attraverso una serie di indizi e termini usati.

Partecipare a una Discussione in cui Altri Insultano Ma Tu No

In ogni caso bisogna analizzare il contenuto del messaggio e capire se questo è oggettivamente offensivo. Partecipando a una discussione su Facebook che conteneva offese nei confronti di una persona, un utente pubblica un commento che non è diffamatorio.

La Suprema Corte ha assolto l’utente, stabilendo che partecipare a questo tipo di discussione, anche criticando, ma senza insultare e supportare commenti offensivi degli altri, non è reato.

Provvedimenti

La Corte Suprema, stabilisce che i giudici di merito, se i social network non collaborano, possono andare oltre il loro rifiuto e approfondire tutti gli elementi necessari alle indagini.

La Cassazione ha dichiarato inoltre che è legittimo il sequestro preventivo con l’oscuramento della pagina Facebook per chi è indagato.

Pena Prevista

La Cassazione considera la diffamazione tramite Facebook un’ipotesi che integra il delitto di diffamazione aggravato dall’utilizzo di altro mezzo di pubblicità, contemplato nel comma 3 dell’articolo 595 del Codice Penale, proprio come abbiamo visto nel nostro articolo riguardo la diffamazione a mezzo internet.

Nel terzo comma infatti si legge che “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”.

Ti è piaciuto questo articolo? Leggi anche il nostro glossario sul reato di diffamazione!

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