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Che Cosa Vuol Dire Costituirsi Parte Civile | aivm.it


Che cosa si intende con “costituirsi parte civile? Cerchiamo di capirlo spiegando questo meccanismo che non sempre è chiaro.

Chi è La Parte Civile

Nel processo penale, la parte civile (P.C.) è il soggetto danneggiato dal reato, o i suoi eredi, che introducono l’azione civile di risarcimento dei danni o l’azione di restituzione.

Per potersi costituire P.C., il soggetto danneggiato deve essere assistito da un legale.

L’esercizio dell’azione civile nel processo penale è facoltativa e autonoma, tuttavia non è possibile esercitarla contemporaneamente sia in sede civile sia in sede penale, per evitare possibili esiti diversi.

Chi Può Costituirsi Parte Civile?

Il soggetto danneggiato dal reato (o i suoi eredi) che si costituisce P.C. deve avere la capacità processuale, quindi il libero esercizio dei diritti, come prescritto dall’art. 77 c.p.p.

Pertanto, chi non ne è in possesso dovrà farsi assistere o rappresentare secondo quanto stabilito dalla legge per l’esercizio delle azioni civili.

Inoltre, in caso di assoluta urgenza, l’azione civile nell’interesse del danneggiato incapace può essere esercitata dal PM, in attesa che vi subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, oppure il curatore speciale (art. 77 comma 4 c.p.p.).

Atto Di Costituzione Della Parte Civile

Per diventare P.C. nel processo penale, occorre presentare atto di costituzione di P.C., il cui contenuto è dettato dall’art. 78 c.p.p. a pena di inammissibilità.

Si tratta di un atto fondamentale perché permette alla persona offesa di diventare parte attiva nel processo penale, ed ha effetto in ogni stato e grado di esso.

Termini

La costituzione di P.C. può avvenire per l’udienza preliminare depositando l’atto di costituzione presso la cancelleria del giudice che procede, o presentandola direttamente in udienza. In alternativa, può anche essere presentata successivamente, ma non oltre l’apertura del dibattimento.

Se la costituzione è presentata fuori udienza, l’atto di costituzione deve essere notificato, a cura della P.C., alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno in cui è eseguita la notificazione. 

Esclusione Della Parte Civile

Il giudice verifica l’ammissibilità della costituzione di P.C.. La P.C. può essere esclusa nelle seguenti ipotesi:

  1. l’atto non rispetta i requisiti previsti dalla legge;
  2. l’atto non è presentato entro i termini stabiliti;
  3. manca la capacità processuale del soggetto (capacità di disporre dei diritti);

L’esclusione della P.C. può essere richiesta anche dal PM e dall’imputato, purché tale richiesta avvenga entro l’udienza dibattimentale.

In ogni caso l’esclusione della P.C. è un atto che ha rilevanza solo nel processo penale, quindi – in caso di esclusione da questo – il danneggiato potrà comunque far valere il suo diritto davanti al giudice civile.

Revoca Della Costituzione

Il danneggiato può decidere di revocare la costituzione di P.C., rinunciando così alla sua richiesta di risarcimento (o restituzione).

La revoca della costituzione di P.C. può avvenire in qualunque stato e grado del procedimento. Inoltre, può essere espressa o tacita:

  • si ha revoca espressa quando essa avviene in udienza tramite dichiarazione personale della P.C. o del suo difensore, oppure con atto scritto che deve essere depositato nella cancelleria del giudice e poi notificato alle altre parti;
  • si parla, invece, di revoca tacita quando essa si intuisce dal comportamento tenuto dalla parte costituitasi P.C. (ad esempio, quando non presenta le sue conclusioni oppure promuove l’azione di risarcimento davanti al giudice civile).

Per altre nozioni, continuate a seguire il nostro glossario giuridico.

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