0 Condivisioni
Espropriazione Per Pubblica Utilità | aivm.it

Che cos’è l’espropriazione per pubblica utilità? Cerchiamo di capirlo spiegando questo meccanismo giuridico che non è sempre chiaro.

Che Cos’è l’Espropriazione?

L’espropriazione per pubblica utilità è un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione che priva, in tutto o in parte, il cittadino del suo diritto di proprietà su beni immobili (di solito terreni) per far fronte ad un interesse generale della collettività.

Esempio tipico è quello dell’esproprio di un terreno appartenente ad un privato cittadino per la costruzione di una strada che collega un Paese isolato alla città, oppure per la costruzione di un’autostrada.

Norme Di Riferimento

La disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità è dettata dalle seguenti norme:

  • art. 834 c.c.: un soggetto può essere privato del diritto di proprietà solo a causa di un interesse pubblico, legalmente dichiarato, e a fronte di un giusto compenso economico;
  • art. 42 comma 3 Costituzione: la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, solo nei casi previsti dalla legge. Al soggetto espropriato deve essere riconosciuto un corretto indennizzo.

La disciplina specifica è contenuta nel Testo unico in materia di espropriazione (D.lgs. n. 327/2001).

Soggetti del Procedimento Di Espropriazione

I soggetti che prendono parte al procedimento sono i seguenti:

  • promotore dell’espropriazione: colui che chiede l’emanazione del provvedimento; può essere un soggetto pubblico o privato;
  • espropriato: colui che subisce gli effetti negativi del provvedimento in quanto perde il suo diritto di proprietà su beni immobili; può essere sia un privato (es. il cittadino) sia un soggetto pubblico;
  • beneficiario: soggetto (pubblico o privato) in favore del quale è emesso il decreto di esproprio;
  • autorità espropriante: l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare oppure un soggetto privato al quale la legge attribuisce tale potere.

Fasi Del Procedimento Di Espropriazione

Per poter espropriare un terreno, la pubblica amministrazione emette la dichiarazione di pubblica utilità.

Questo è un provvedimento con il quale si dichiara che quell’area è destinata alla realizzazione di un’opera pubblica o di utilità pubblica.

La dichiarazione di pubblica utilità deve essere comunicata al proprietario del terreno.

Se non interviene la dichiarazione di pubblica utilità, l’amministrazione non potrà eseguire l’espropriazione

Una volta emessa la dichiarazione di pubblica utilità, si deve quantificare (anche solo in via provvisoria) la somma in denaro che dovrà essere pagata al soggetto che subisce l’espropriazione.

Si tratta di un compenso economico per riparare gli effetti negativi prodotti dalla perdita della proprietà.

Per stabilire la cifra, si dovrà procedere ad una valutazione del bene tenendo conto del suo valore e anche di alcuni criteri specifici che variano a seconda del tipo di terreno: edificabile/non edificabile; legittimamente edificato/non effettivamente coltivato, ecc.

Infine, interviene il decreto di esproprio, ossia il provvedimento emesso dalla pubblica amministrazione a conclusione del procedimento.

Deve intervenire entro la scadenza prevista nella dichiarazione di pubblica utilità, oppure, se non è indicata, entro 5 anni dalla dichiarazione stessa.

Tale termine può essere prorogato al massimo di due anni e solo per cause di forza maggiore o altre giustificate ragioni.

Se il decreto di esproprio non avviene entro tali termini, la dichiarazione di pubblica utilità perde efficacia e quindi non si può più procedere all’espropriazione di quel terreno.

Ci sono casi di particolare urgenza in cui l’amministrazione può anticipare gli effetti del provvedimento d’espropriazione occupando il terreno e iniziando subito i lavori.

In queste ipotesi, però, la dichiarazione di pubblica utilità dovrà intervenire entro due anni dall’inizio dell’occupazione. In caso contrario, l’occupazione d’urgenza è illegittima.

Per altre nozioni, continuate a seguire il nostro glossario giuridico.

0 Condivisioni
Share
Share
Tweet
WhatsApp