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Ricusazione del Giudice: di Cosa Stiamo Parlando? | aivm.it

Che cos’è la ricusazione del giudice? Quando puoi chiedere la ricusazione del giudice e come farlo? Scoprilo in questo articolo.


Cosa significa “ricusazione del giudice“?

La ricusazione è un meccanismo attraverso il quale una delle parti coinvolte in un processo può chiedere che il giudice al quale è affidato il processo venga sostituito da un altro giudice.

Quando si può richiedere la ricusazione del giudice?

La ricusazione può essere richiesta quando ci sia fondato motivo di dubitare dell’imparzialità del giudice.

La legge stabilisce quali sono gli esatti motivi per cui si può chiedere la ricusazione nei processi penali, civili ed amministrativi. La legge inoltre definisce anche le diverse modalità per richiedere la ricusazione del giudice.

Quando si può richiedere in un processo penale?

Nell’ambito di un processo penale, le parti possono ricusare il giudice nei casi previsti dall’articolo 36 e dall’articolo 37 del codice di procedura penale, ossia:

  • Se il giudice ha un qualche interesse nel processo o se una delle parti o un difensore di esse è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli.
  • Nel caso in cui il giudice sia tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti o se il difensore, procuratore o curatore di una delle parti sia prossimo congiunto di lui o del coniuge.
  • Se il giudice ha dato consigli o manifestato il suo parere sul processo, fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie.
  • Se vi è inimicizia grave fra il giudice o un suo prossimo congiunto e una delle parti private.
  • Nel caso in cui qualcuno, dei prossimi congiunti del giudice o del coniuge, sia offeso o danneggiato dal reato o da una delle parti privata.
  • Se un prossimo congiunto del giudice o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero nel caso.
  • Qualora il giudice si trovi in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario.
  • Se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
  • Se prima che sia pronunciata sentenza il giudice ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.

In aggiunta alle suddette ipotesi, bisogna dire inoltre che nell’articolo 36 si specifica che le motivazioni che hanno a che fare con il coniuge sono valide anche dopo l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Quando si può richiedere in un processo civile?

Nell’ambito di un processo civile o amministrativo (art. 51 codice di procedura civile e art. 18 del codice del processo amministrativo) invece la ricusazione può essere richiesta:

  • Nel caso in cui il giudice abbia interesse nella causa o in un’altra che riguarda un’identica questione di diritto.
  • Se il giudice o la moglie è parente fino al quarto grado (o legato da vincoli di affiliazione), o è convivente o frequentatore abituale di una delle parti o di uno dei difensori.
  • Se il giudice o la moglie ha una causa pendente o una grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o uno dei suoi difensori.
  • Qualora il giudice abbia dato consiglio o prestato assistenza legale nella causa, o abbia testimoniato nella causa, oppure sia stato magistrato o arbitro in un altro grado del processo o abbia prestato assistenza come consulente tecnico.
  • Se il giudice è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gestore di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
  • In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

Come si richiede la ricusazione del giudice?

In un processo penale

La dichiarazione di ricusazione può essere proposta entro uno specifico momento dell’udienza preliminare oppure entro uno specifico momento del giudizio. La dichiarazione deve essere comunque proposta prima del compimento dell’atto da parte del giudice.

Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota solo durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza.

La dichiarazione scritta contenente l’indicazione dei motivi e delle prove deve essere presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione deve essere depositata nella cancelleria dell’ufficio cui è addetto il giudice ricusato.

La dichiarazione può essere fatta dall’interessato, dal difensore o dal procuratore speciale, che, nell’atto di procura, devono indicare i motivi della ricusazione.

In un processo civile

La ricusazione del giudice si propone mediante ricorso, contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se il ricusante conosce il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione della causa nel caso contrario.

In un processo amministrativo

La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza, con una domanda diretta al presidente, nel caso in cui si conoscano i magistrati che devono prendere parte all’udienza; in caso contrario, si può proporre oralmente all’udienza prima della discussione.

La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova e deve essere firmata dalla parte o dall’avvocato.

In che modo, dove ed entro quando si può presentare la richiesta di ricusazione?

La dichiarazione di ricusazione può essere proposta nell’udienza preliminare fino alla conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, mentre nel giudizio fino all’apertura del dibattimento.

In ogni altro caso invece può essere proposta prima del compimento dell’atto da parte del giudice.

La dichiarazione di ricusazione, contenente motivi e prove, deve essere redatta per iscritto personalmente dall’imputato, o dal suo difensore, ovvero da un procuratore speciale, e depositata presso la cancelleria del giudice competente.

Chi decide?

Sulla ricusazione di un giudice del tribunale, della Corte d’Assise o della Corte d’Assise d’appello, decide la Corte d’appello; su quella di un giudice della Corte d’appello decide la Corte di cassazione; invece sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della Corte stessa diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

Se la dichiarazione di ricusazione viene proposta da chi non ne ha il diritto, o senza l’osservanza dei termini e delle forme previste dalla legge, ovvero qualora i motivi siano del tutto infondati, la Corte emette ordinanza di inammissibilità avverso la quale è possibile esperire il ricorso per cassazione.

Fuori da questi casi, la corte può disporre con ordinanza che il giudice sospenda ogni attività processuale o si limiti al compimento di atti urgenti.

Quando il giudice è obbligato ad astenersi?

L’art. 51 c.p.c. enumera in maniera tassativa i casi di astensione obbligatoria del giudice, ai quali corrisponde la facoltà di ricusazione ad iniziativa delle parti.
La dichiarazione di astensione del giudice prevale inoltre sulla richiesta di ricusazione delle parti.

I motivi di astensione obbligatoria/ricusazione – di cui al citato art. 51 – sono divisi in due categorie, a seconda che dipendano dal rapporto in cui il giudice si trova con le parti in causa, o che le ipotesi di astensione obbligatoria (da ritenersi di stretta interpretazione) richiamino la pregressa attività del giudice solo nel caso contemplato dall’art. 51, co 1, n. 4 c.p.c., (“l’aver il giudice conosciuto del processo in altro grado”).

Tale ipotesi riguarda il medesimo processo e si riferisce al dato oggettivo della pregressa “conoscenza” del processo da parte del giudice.

In ogni caso la presunta inimicizia del giudice nei confronti della stessa parte deve riguardare rapporti estranei al processo, e non può, in linea di principio, consistere in comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte stessa.

La parte è tenuta ad indicare fatti e circostanze concrete, che rivelino l’esistenza di ragioni di rancore o di avversione perché la grave inimicizia del magistrato deve trovare ancoraggio in tali fatti, concreti e precisi, estranei alla realtà processuale e autonomi rispetto a questa.

La realtà processuale deve solo essere la dimostrazione dell’esistenza e della pertinenza di quel presupposto rilevante per la ricusazione.

Per altre definizioni giuridiche, scopri il nostro glossario giuridico.

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