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La Revisione del Processo Penale

Cos’è la revisione del processo penale? Da chi può essere richiesta? Come si può concludere?

La certezza dei rapporti giuridici è una necessità avvertita in qualsiasi tempo e in qualsiasi campo del diritto.

In ambito penale, l’imputato non può essere sottoposto indefinitamente a procedimenti che abbiano come oggetto lo stesso reato per il quale è già stato condannato o prosciolto.

Vi sono però casi nei quali l’esigenza di certezza deve cedere il passo all’esigenza di giustizia.

A questo proposito, in determinati casi si può fare ricorso alla revisione del processo penale.

Cos’è la revisione del processo penale?

La revisione del processo penale è uno strumento straordinario, di verifica, previsto dal nostro ordinamento, per far fronte a sentenze ingiuste passate in giudicato, ovvero quelle sentenze che hanno passato tutti e tre i gradi di giudizio e sono dunque concluse.

La revisione può essere richiesta soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge e in virtù di elementi concreti ed evidenti che abbiano la capacità di far prosciogliere chi ne fa richiesta.

L’organo di riferimento, a cui ci si deve rivolgere per la revisione è la Corte d’Appello, individuata in base ai criteri dell’art. 11 c.p.p.

Naturalmente l’ordinamento ha previsto delle condizioni per utilizzare tale strumento di aggressione delle sentenze divenute irrevocabili.

Da chi può essere richiesta?

La revisione  può essere richiesta solo da alcuni soggetti legittimati, che sono:

  • Il condannato o un prossimo congiunto o il tutore o, se il condannato è morto, l’erede o un prossimo congiunto;
  • Il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna.

La revisione è regolamentata dall’articolo 630 c.p.p. ed è possibile richiederla nei seguenti casi:

  • Se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza non si conciliano con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile;
  • Se la sentenza penale ha accertato il reato sulla base di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata;
  • Se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’articolo 631;
  • Se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza a falsità in atti o in giudizio, o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

Vi è infine un ultimo caso speciale in cui è possibile presentare la richiesta di revisione. Questo caso è stato introdotto nel 2011 dalla Corte Costituzionale, in seguito ad una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo all’Italia per la violazione dell’ex art. 6 della Convenzione che definisce i principi del giusto processo. Nella sentenza di condanna si lamentava l’impossibilità di riaprire procedimenti giudiziari in cui vi siano state delle violazioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a fronte di almeno due accertamenti.

Come si può concludere?

Per quanto riguarda i poteri del giudice, nella revisione del processo abbiamo una forte limitazione. Non possono essere valutate solo le prove già acquisite nel giudizio precedente, al contrario è necessario che vengano presentate nuove prove.

Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. È perciò importante definire cosa si intende per “nuova prova”.

Rientrano nella categoria di prove nuove :

  • Prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna;
  • Prove scoperte successivamente alla sentenza di condanna;
  • Prove non acquisite nel precedente giudizio;
  • Prove acquisite e non valutate.

Le prove che rientrano in questo elenco, possono essere valutate al fine di ottenere la revisione del processo, purché non si tratti di prove ritenute già superflue o inammissibili nel giudizio di merito.

Le prove sono valutabili indipendentemente dal fatto che l’omessa conoscenza da parte del Giudice sia dovuta a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato.

Il provvedimento decisorio stabilisce se la richiesta è ammissibile o meno. In caso di rigetto, la sentenza viene confermata e il richiedente sarà condannato alle spese processuali.

Il caso di accoglimento, viene annullata la sentenza sottoposta a revisione. In base all’articolo 643 c.p.p. è prevista una riparazione per colui che è stato prosciolto.

La riparazione viene calcolata in base alla durata della eventuale espiazione della pena, nonché alle conseguenze personali e morali che ne sono derivate. La riparazione viene disposta solo in caso di dolo o colpa grave.

Nel caso in cui il condannato venga a mancare, la riparazione è da destinarsi al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, parenti prossimi e affini.

Inoltre, in caso di sentenza di accoglimento, il soggetto interessato ha la facoltà di richiedere l’affissione della sentenza presso il comune in cui è stata pronunciata la sentenza e nel comune di residenza, in modo da preservare il diritto alla reputazione.

Può anche richiedere che la sentenza venga pubblicata per estratto su un giornale a sua scelta.

Le spese di pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.

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