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Avvocati, Consiglieri Dell’Ordine Solo Per Due Mandati | aivm.it

Ora anche per gli avvocati vi è il limite di due mandati consecutivi; ne parla ItaliaOggi.

Articolo di Michele Damiani

Il limite massimo di due mandati per i consiglieri di ordini locali forensi ha valenza retroattiva. Questo limite, definito dalla legge 113/2017 («disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi»), deve prendere in considerazione anche i mandati svolti in periodo antecedente. È quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nella sentenza 32781/18. La vicenda riguarda un ricorso presentato da un avvocato contro l’elezione del consiglio dell’ordine di Agrigento e contro la conseguente sentenza 80/2018 del Consiglio nazionale forense, depositata il 21 giugno scorso. Il reclamo era basato sulla contestazione dell’eleggibilità di sei componenti eletti che avevano già ricoperto la carica di consigliere dell’ordine per almeno due mandati consecutivi. L’elezione, per il ricorrente, andava contro l’articolo 3, comma 3, della legge 113/2017 secondo cui «i consiglieri non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi» (a meno che non si parli di mandati inferiori ai due anni o sia trascorso un periodo un numero di anni uguale a quelli nei quali si è svolto il precedente mandato), nonché contro l’articolo 28, comma 5, della legge 247/2012 («i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati»). Tuttavia, secondo l’interpretazione data dal Cnf (espressosi, appunto, con la sentenza 80/2018), questa norma sui regimi di ineleggibilità non ha effetti retroattivi e si deve applicare dal momento di entrata in vigore della legge che la istituisce. La Corte, invece, ha assunto una posizione opposta a quella del Consiglio. Per prima cosa, viene affermato che «un simile regime deve qualificarsi funzionale all’esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti, nonché in grado di evitare fenomeni di sclerotizzazione potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza. La norma valuta come da evitare il pericolo di una cristallizzazione delle posizioni di potere». Inoltre, secondo la Cassazione, la norma «non regola il passato, ma attribuisce, per il futuro, una nuova rilevanza e una nuova considerazione a fatti passati, eretti a requisiti negativi od ostativi per l’accesso alle cariche elettive». In pratica, la Corte afferma che per valutare la presenza dei requisiti per l’eleggibilità si deve per forza prendere a riferimento il periodo antecedente alla data delle elezioni. «Va pertanto enunciato», si legge nella sentenza, «il seguente principio di diritto: in tema di elezioni dei consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell’art. 3 comma 3 della legge 113/2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, fin dalla sua prima applicazione, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi». La Corte, accogliendo il ricorso, rimanda la decisione al Consiglio nazionale forense, che dovrà deliberare sulla base delle conclusioni a cui è giunta la Cassazione. «Bene la sentenza che statuisce il divieto del doppio mandato anche per coloro che lo avevano svolto, anche parzialmente, prima dell’entrata in vigore della legge stessa», dichiara il segretario generale dell’Associazione nazionale forense Luigi Pansini. «La vicenda coinvolge parecchi ordini locali. Ed è giusto verificare se la pronuncia abbia effetto anche rispetto all’elezione in corso dei componenti del Consiglio nazionale forense che dovrà dare applicazione alla sentenza dei giudici di Piazza Cavour».

ItaliaOggi

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