0 Condivisioni

Ai sensi del decreto legislativo 54 del 2018, la nuova disciplina delle incompatibilità per curatori, liquidatori, commissari entra in vigore.

Articolo di Giovanni B. Nardecchia pubblicato in data 23 giugno 2018 su Il Sole 24 Ore

“PROFESSIONISTI

Agli incaricati l’obbligo di autodichiarare l’assenza di conflitti

Al via la nuova disciplina delle incompatibilità per curatori, liquidatori, commissari. Da lunedì, infatti, sarà in vigore il decreto legislativo n. 54 del 2018, che innesta alcune modifiche al codice antimafia. L’incompatibilità esiste nel caso di particolari rapporti (parentela, affinità, o «assidua frequentazione derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali») tra l’incaricato e «magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico».

Inoltre, viene introdotto l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di siffatti rapporti con «magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte d’appello». La nuova disciplina delle incompatibilità e degli obblighi di dichiarazione riguarda anche le analoghe figure previste nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e nella composizione delle crisi da sovraindebitamento.

La legge impone ai professionisti, al momento dell’accettazione dell’incarico, di dichiarare l’insussistenza di rapporti tali da determinare l’incompatibilità; in caso di sussistenza di siffatti rapporti con uno qualsiasi dei magistrati del tribunale, dovranno rifiutare l’incarico, indicandone il motivo. I professionisti dovranno altresì dichiarare la sussistenza o meno di rapporti particolari con magistrati del distretto di Corte d’appello.

Tali obblighi non riguardano gli incarichi già in essere al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa; in caso di incompatibilità sopravvenuta il curatore (commissario o liquidatore giudiziale) dovrà comunque, dichiarare la circostanza al giudice delegato per mettere il tribunale in condizioni di provvedere sull’eventuale sostituzione. Gli stessi obblighi gravano sui coadiutori nominati in base all’articolo 32, comma 2°, legge fallimentare. I curatori (non i commissari e liquidatori giudiziali) dovranno avere cura di richiedere e ricevere la loro dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. Nella nozione di coadiutore rientrano tutti coloro che svolgono un’attività che dovrebbe e potrebbe svolgere il curatore: ad esempio il consulente fiscale o quello del lavoro.

È evidente che, al di là dei rapporti di parentela e affinità, che sono oggettivamente individuabili, il «rapporto di assidua frequentazione», implica una valutazione soggettiva che è rimessa alla ragionevole discrezionalità di chi deve rilasciare la dichiarazione, ma che potrà essere successivamente sindacata nel merito da chi è preposto alla vigilanza sul rispetto della legge (in primis i magistrati che conferiscono gli incarichi e che presiedono le procedure nell’ambito delle quali gli incarichi vengono conferiti).

Il richiamo finale alla tradizionale categoria del «rapporto di frequentazione tra commensali abituali» può fornire qualche utile elemento per meglio definire il perimetro dell’area dell’incompatibilità. La locuzione «commensale abituale», secondo prevalente dottrina e giurisprudenza si riferisce a ogni soggetto appartenente a una cerchia di persone con affectio familiaritatis, ossia con interessi comuni, frequenza di contatti e di rapporti, di tale continuità da far dubitare della loro reciproca imparzialità e serenità di giudizio.”

0 Condivisioni
Share
Share
Tweet
WhatsApp