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risarcimento danno patrimoniale e danno non patrimoniale

Il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale: di cosa stiamo parlando? In cosa consiste? Ve lo spieghiamo nostro glossario giuridico!



L’Art. 185 del Codice Penale ci dice che “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

Questo Articolo permette a chi ha subìto un danno di ottenere un risarcimento non solo del danno patrimoniale (economico), ma anche di quello non patrimoniale (fisico o psichico).

Il principio alla base di questa scelta di legge riguarda il concetto di integrità dell’uomo presente nella Costituzione.

Essa protegge sempre la salute dell’uomo e ne fa un diritto fondamentale (Art.32).

Che cos’è il danno patrimoniale

Il danno patrimoniale può essere considerato come una diminuzione diretta ed effettiva del patrimonio causata dal debitore.

In questo caso questo tipo di danno è definito danno emergente.

Se invece il danno causa un mancato guadagno dovuto, ad esempio, ai tempi di ripresa fisici successivi ad un infortunio, si parlerà di lucro cessante.

Il risarcimento del danno patrimoniale

Le due tipologie di danno generano un risarcimento calcolato con metodi differenti in base alla sua gravità.

Il danno emergente è calcolato sulla base della diminuzione diretta del patrimonio.

Questo significa che ad esempio, se si verifica un incidente stradale e si danneggia la macchina, il calcolo è effettuato sulla base delle spese che si sono affrontate per aggiustarla.

Quindi per ottenere il risarcimento basta presentare una documentazione con le opportune ricevute fiscali, fatture ecc.

Il risarcimento da lucro cessante non avrà un valore identico per tutti i danneggiati, ma varierà in funzione del livello del danno subito.

Se il danno è un infortunio, questo verrà accertato dal giudice. E sulla base di quanto il danno diminuisce la capacità di lavorare (e quindi di guadagnare), verrà calcolato il risarcimento. Il giudice valuta anche la capacità futura della persona di lavorare.

Uno dei criteri più utilizzati per il calcolo del risarcimento è quello del reddito annuale lordo. Se la persona danneggiata non percepisce un reddito, si applica il parametro del triplo della pensione sociale.

Che cos’è il danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale (o biologico) è un trauma che danneggia la persona dal punto di vista psichico o fisico.

Un esempio è dato dalla perdita dell’uso delle gambe o delle braccia, di vedere o sentire ma anche di utilizzare le facoltà mentali e relazionali come prima dell’infortunio.

Il risarcimento del danno non patrimoniale

L’entità del danno biologico può essere calcolato con una percentuale al termine di una visita medico-legale se di tipo fisico.

In base a quella percentuale e a dei valori tabellari, verrà calcolato l’importo del risarcimento. Si terrà sempre in considerazione l’influenza che l’infortunio ha sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Il risarcimento del danno non patrimoniale micro-permanente

Quando le percentuali vanno dallo 0% al 9% si parla di lesioni micro-permanenti.

Per il calcolo si terranno anche in considerazione dei coefficienti tabellari e l’età del soggetto danneggiato.

L’importo diminuisce dello 0,5% per ogni anno del danneggiato a partire dall’undicesimo anno di età.

In termini monetari l’importo sarà: di 807,01 euro per il primo punto di invalidità. Invece vi sarà un risarcimento di 47,07 euro per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.


Risarcimento del danno non patrimoniale macro-permanente

Quando le lesioni vanno dal 10% al 100% si parla di danno macro-permanente.

Il calcolo viene effettuato sulla base dei valori tabellari del tribunale di Milano (ma anche di altri tribunali) e sulla base di quanto disposto dal Codice delle assicurazioni private.

Nel calcolo del risarcimento si tiene conto del grado di invalidità. Quindi si calcola la percentuale attribuita in seguito alla visita medico-fiscale e l’aumento dell’età del danneggiato sulla base dell’indice di mortalità definito dall’Istat.

Se ti è piaciuto questo articolo, continua a seguire il nostro glossario giuridico!

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