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Assegno di Divorzio

Quali sono i nuovi criteri per l’attribuzione dell’assegno di divorzio? Scopriamolo in questo articolo!


L’assegno di divorzio indica l’obbligo di uno dei due coniugi di versare periodicamente all’altro coniuge un assegno.

L’assegno di divorzio è stato introdotto dalla legge n. 898/1970.

Più dettagliatamente l’articolo 5 al sesto comma stabilisce che, con la sentenza di divorzio, “il Tribunale può imporre il pagamento di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o che non può procurarseli”.

L’assegno di divorzio va distinto da quello di mantenimento, che invece spetta prima del divorzio, a seguito di una separazione personale dei coniugi.

Criteri Per Stabilire l’Assegno di Divorzio

Per circa trent’anni, il criterio utilizzato dai giudici per interpretare la legge sul divorzio è stato quello di attribuire al coniuge avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita uguale a quello del matrimonio.

Tale interpretazione è stata fortemente criticata perché si temeva che ciò potesse creare ingiustificate prese di posizione.

La Corte di Cassazione, dunque, con la sentenza n. 11504 del 2017 ha negato il riconoscimento dell’assegno divorzile al richiedente economicamente autosufficiente.

La sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite rappresenta una totale rottura rispetto al passato, con il superamento del tenore di vita dei coniugi come parametro di determinazione dell’assegno di divorzio.

Il giudice, infatti, per stabilire se e in che misura spetta l’assegno di divorzio, dovrà:

  • Comparare le condizioni economiche di entrambi i coniugi
  • Nel caso in cui uno dei due coniugi sia privo di mezzi adeguati, dovrà valutare se ciò dipenda dal contributo che il richiedente ha apportato al nucleo famigliare sacrificando le proprie aspettative personali e professionali.

Alla luce di tali valutazioni, dovrà infine quantificare l’assegno di divorzio, rapportandolo non più al passato tenore di vita della famiglia, ma assicurando al coniuge che ne ha diritto un livello reddituale adeguato al contributo che egli aveva dato al mantenimento della famiglia.

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