0 Condivisioni
Legge Pinto: Rimedio Contro L'Irragionevole Durata Dei Processi | aivm.it

Cosa prevede la Legge Pinto in caso di eccessiva durata dei processi?


Lo spieghiamo nel nostro glossario giuridico.

Cos’è La Legge Pinto

Si tratta di una legge introdotta nell’ordinamento italiano per cercare di contrastare l’eccessiva durata dei processi, fenomeno molto diffuso in Italia.

La Legge Pinto (L. n. 89 del 24 marzo 2001) prevede un particolare procedimento per cui chi ha subito un danno a causa dell’eccessiva durata del processo può chiedere una giusta riparazione di tale danno.

Cosa Si Intende Per Ragionevole Durata del Processo

Il principio della ragionevole durata del processo è stato affermato in Italia dopo la ratifica della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

L’art. 6 CEDU prevede che ogni persona ha diritto che “la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un ragionevole termine da un tribunale indipendente e imparziale”.

La durata del processo si ritiene ragionevole se il processo di primo grado dura tre anni, l’appello due e il giudizio di Cassazione uno.

In ogni caso, il principio della ragionevole durata del processo si ritiene rispettato se il giudizio diviene definitivo e irrevocabile (sono scaduti i termini per il ricorso oppure sono stati esauriti i mezzi di ricorso) nel termine massimo di sei anni.

Come Calcolare La Durata Del Processo

La durata del processo si calcola in modo differente a seconda che si tratti di un processo civile o penale.

In particolare, per il processo civile il tempo si calcola a partire dalla comunicazione ufficiale (chiamata notifica) dell’atto iniziale del processo (atto di citazione) oppure dal deposito della domanda al giudice.

Tale processo ha fine quando la sentenza diventa definitiva (quindi dopo i tre gradi di giudizio oppure una volta scaduti i termini per proporre il ricorso).

Invece, per il processo penale il tempo si calcola a partire dal momento in cui l’indagato viene a conoscenza del procedimento penale nei suoi confronti, tramite una comunicazione dell’autorità giudiziaria. Ha fine quando la sentenza diventa definitiva.

Il Ricorso Previsto Dalla Legge Pinto

Il ricorso previsto nella Legge Pinto deve essere presentato dalla persona che ha subito il danno derivante dall’eccessiva durata del processo. Va proposto entro sei mesi da quando la decisione che chiude il processo diventa definitiva.

Tuttavia, a seguito di una recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 88/2018) è stata riconosciuta la possibilità di proporre tale ricorso anche prima della chiusura definitiva del procedimento.

Colui che vuole proporre ricorso deve essere assistito da un legale munito di procura speciale e il ricorso deve essere proposto alla Corte d’Appello del distretto in cui si trova il giudice davanti al quale si è svolto il primo grado di giudizio.

Inoltre, il ricorso deve essere proposto contro il Ministero della Giustizia se il procedimento contestato è ordinario oppure contro il Ministero della Difesa se si tratta di un procedimento militare.

Invece, in tutti gli altri casi (ad es. rito abbreviato o rito del lavoro) deve essere proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Giudizio E La Misura Dell’Indennizzo

Il Presidente della Corte d’Appello (o un altro giudice scelto a tal fine), deve decidere con un decreto esecutivo motivato, entro trenta giorni da quando riceve la domanda.

Se il giudice accoglie il ricorso, ordina al Ministero interessato (della Giustizia, dell’Economia o della Difesa), di pagare la somma riconosciuta come riparazione.

La parte che ha proposto il ricorso dovrà comunicare, tramite notifica, il ricorso e il decreto del giudice al Ministero contro cui ha chiesto riparazione, altrimenti questo sarà inefficace e la parte non potrà ottenere il pagamento. In caso di mancata comunicazione non sarà più possibile proporre il ricorso.

Nel caso in cui il ricorso sia respinto, la parte non potrà più riproporlo.

La somma riconosciuta dal giudice come equa riparazione è di almeno quattrocento euro e non oltre ottocento per ogni anno o semestre che supera la ragionevole durata del processo.

Per altre nozioni, continuate a seguire il nostro glossario giuridico

0 Condivisioni
Share
Share
Tweet
WhatsApp