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Cos'è Il Pignoramento Del Conto Corrente | aivm.it

Il pignoramento del conto corrente è un pignoramento presso terzi, poiché esso riguarda beni del debitore che si trovano nella disponibilità di un soggetto diverso dal debitore (art. 543 c.p.c.), come, per esempio, nel caso di pignoramento di denaro depositato in banca.

Solitamente, si procede in questa direzione qualora non vi siano beni mobili o immobili da pignorare nella diretta disponibilità del debitore.

Perché un soggetto privato possa procedere al pignoramento di un conto corrente è necessario però che instauri una procedura presso il Tribunale.

Può pignorare il conto corrente solo il creditore che sia in possesso di un titolo esecutivo (un documento avente pieno valore legale) che certifica l’esistenza e l’entità del credito nei confronti del debitore.

Esempi di questi titoli esecutivi possono essere:

  • Le sentenze di condanna.
  • I decreti ingiuntivi dopo 40 giorni dalla loro notifica e non oggetto di opposizione.
  • Le cambiali e gli assegni.
  • I contratti di mutuo e tutti gli altri atti pubblici stipulati davanti a un notaio aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro.
  • Le conciliazioni firmate davanti all’Ispettorato del lavoro o quelle innanzi a un giudice o un organismo di mediazione.

Quali limiti bisogna rispettare nel pignoramento del conto corrente?

Ebbene, solo un creditore munito di uno di questi titoli può procedere al pignoramento del conto corrente.

Può essere pignorato qualunque tipo di conto corrente, tuttavia devono essere rispettati alcuni limiti.

Il conto corrente cointestato: è pignorabile sino alla metà. Il creditore potrà prelevare fino ad un massimo del 50% della somma depositata, anche se tale somma non soddisfa il suo credito. Per ottenere la restante parte dovrà agire in modo differente.

Per il conto corrente in cui sia depositato solo lo stipendio la legge pone due limiti:

  • Le somme già depositate prima del pignoramento possono essere pignorate solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale.
  • Le somme depositate successivamente al pignoramento dal datore di lavoro possono essere pignorate sino ad un massimo di 1/5.

Nelle ipotesi di conto corrente sul quale è depositato il TFR, il pignoramento sarà possibile fino ad un massimo di 1/5 se il conto è già pignorato prima dell’accredito.

Viceversa, se il pignoramento è successivo all’accredito del TFR, il conto sarà pignorabile solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale.

In sostanza valgono gli stessi limiti posti al pignoramento del conto corrente con deposito del solo stipendio.

In caso di conto corrente con accredito della sola pensione valgono gli stessi limiti sopra elencati in merito al pignoramento del conto corrente con accredito del solo stipendio e del solo TFR: fino a un 1/5 in caso di somme versate successivamente al pignoramento; solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale.

Come si procede al pignoramento

Il creditore, in possesso di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, assegno, mutuo, cambiale o altro atto pubblico ricevuto da notaio) deve notificare al debitore l’atto di precetto tramite ufficiale giudiziario.

Nei casi in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza o da un decreto ingiuntivo occorre che questi siano stati previamente notificati al debitore.

L’atto di precetto contiene l’intimazione del debitore al pagamento di quanto dovuto entro 10 giorni dalla data di notifica dello stesso. In caso di mancato pagamento si procederà al pignoramento vero e proprio.

Dunque, si tratta si una sorta di “ultima possibilità” per il debitore di pagare il proprio debito.

Il precetto ha efficacia fino a 90 giorni, decorsi i quali sarà scaduto e qualora si volesse procedere al pignoramento si dovrà procedere con una nuova notificazione dello stesso.

Dopo aver notificato il precetto, il creditore può procedere alla notifica dell’atto di pignoramento vero e proprio di cui una copia va inviata alla banca e una al debitore. La legge non dice nulla su chi dei due debba riceverlo per primo, ma di norma la spedizione viene curata nello stesso momento.

Con il pignoramento la banca blocca la parte di conto corrente pignorata e non potrà più consentire al debitore di prelevare o utilizzare le somme depositate su cui è avvenuto il pignoramento.

Infatti, le somme pignorate non corrispondono per forza di cose all’intero importo depositato sul conto.

Se questo contiene un saldo superiore al debito, il creditore potrà pignorare solo le somme per le quali vanta un titolo esecutivo e non oltre.

Il debitore può fare opposizione?

L’atto di pignoramento contiene anche l’invito al debitore di presentarsi in udienza, la cui data e ora sono fissate nello stesso atto, in cui può fare opposizione al pignoramento.

In particolare, il debitore può, per il tramite del proprio avvocato, attivare apposita causa per contestare:

  • Il diritto del creditore a procedere con il pignoramento tramite opposizione all’esecuzione oppure
  • la regolarità formale della procedura mediante la c.d. opposizione agli atti esecutivi

Non è escluso che, a pignoramento già iniziato, il debitore possa offrire al creditore una soluzione alternativa.

Tuttavia la possibilità di un accordo appare poco verosimile dal momento che il creditore, tramite pignoramento, ha già trovato somme su cui soddisfarsi integralmente o anche solo parzialmente.

Tra la data del pignoramento e l’udienza di assegnazione delle somme è possibile che trascorrano diversi mesi, durante i quali il conto resta pignorato. Allora:

  • Nelle ipotesi in cui il credito sia maggiore rispetto al saldo del conto, tutti i bonifici o versamenti di somme eseguiti sullo stesso saranno trattenuti dalla banca fino a concorrenza della somma pignorata.
  • Qualora, invece, il credito fosse inferiore al saldo del conto, il debitore potrà utilizzare la parte eccedente del deposito.

Per altre definizioni continuate a seguire il nostro glossario giuridico.

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