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Ricorso Alla Corte Europea Dei Diritti Dell'Uomo | aivm.it

Che cos’è la Corte Europea Dei Diritti dell’Uomo? Cerchiamo di capirlo spiegando questo organo giuridico che non è sempre chiaro.

Cos’è La Corte Europea Dei Diritti Dell’Uomo

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU o Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale.

La sua istituzione fu prevista nel 1950 dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, la quale è stata integrata negli anni da 14 Protocolli addizionali.

Operativo dal 1959, questo Tribunale internazionale ha sede a Strasburgo, in Francia, ed ha il compito di assicurare il rispetto e l’applicazione della Convenzione.

Composizione della Corte Europea Dei Diritti Dell’Uomo

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è formata da tanti giudici quanti sono i Paesi che aderiscono alla Convenzione. In particolare, ogni Stato aderente propone tre candidati; a questo punto, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sceglie uno tra essi per ogni Stato.

I giudici hanno mandato novennale, al termine del quale non potranno essere rieletti. Una volta eletti scelgono tra loro un Presidente e due vicepresidenti, il cui mandato dura tre anni con possibilità di rielezione.

Funzioni della Corte EDU

La Corte EDU ha due funzioni:

  1. contenziosa/giudiziaria: si occupa dei ricorsi presentati sia dai singoli individui sia dagli Stati contraenti, i quali lamentano la violazione di una o più disposizioni della Convenzione e/o dei suoi Protocolli addizionali;
  2. consultiva: può emettere pareri su questioni che riguardano l’interpretazione e l’applicazione delle norme contenute nella Convenzione e nei Protocolli addizionali.

Funzione Giurisdizionale Della Corte EDU

Ai sensi dell’art. 34 CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è competente ad esaminare i ricorsi individuali, presentati da persone fisiche, organizzazioni e società.

Con il ricorso è necessario che l’individuo denunci la violazione di uno o più diritti garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli, compiuta dall’autorità pubblica di uno degli Stati contraenti.

Il ricorrente deve aver subito personalmente e direttamente gli effetti della violazione denunciata (deve essere la “vittima“). Tali effetti dovranno essere dimostrati, allegando al ricorso documenti giustificativi, decisioni, referti medici, testimonianze.

Inoltre, il ricorso dovrà essere proposto una volta terminati tutti i rimedi giudiziari interni (sostanzialmente: primo grado, appello e Cassazione) ed essere inviato alla Corte entro 6 mesi dalla decisione interna definitiva.

L’art. 35 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) detta le condizioni di irricevibilità del ricorso. Pertanto la Corte EDU dichiarerà irricevibile il ricorso se:

  1. anonimo;
  2. identico ad altro ricorso presentato in precedenza alla Corte e già esaminato;
  3. incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli;
  4. abusivo;
  5. manifestamente infondato;
  6. il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante.

Proposizione Del Ricorso Della Corte EDU

Il ricorso deve essere inoltrato alla Corte per posta, tramite l’invio cartaceo del formulario di ricorso contenente la firma originale del o dei ricorrenti e/o del o dei rappresentanti autorizzati.

Il formulario di ricorso è scaricabile direttamente dal sito internet della Corte (www.echr.coe.int/applicants) e deve essere inoltrato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, al seguente indirizzo: Monsieur le Greffier de la Cour européenne des droits de l’homme Conseil de l’Europe, 67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE.

Per scrivere il ricorso si può utilizzare una delle lingue ufficiali della Corte (inglese e francese) oppure una delle lingue ufficiali degli Stati che hanno aderito alla Convenzione.

L’esame della pratica è gratuito ed il ricorrente non deve essere obbligatoriamente rappresentato da un avvocato al momento del deposito del ricorso. L’assistenza di un legale sarà necessaria solo qualora la Corte dovesse decidere di comunicare il ricorso al Governo dello Stato che ha posto in essere la violazione.

Per altre nozioni, continuate a seguire il nostro glossario giuridico.

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