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La Testimonianza Nel Processo Civile, Regole E Divieti | aivm.it
La testimonianza consiste nella dichiarazione, sotto giuramento, fatta da un soggetto che non è parte del processo ma è a conoscenza di fatti rilevanti.

Non possono essere assunte come testimoni le persone che hanno nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro presenza in giudizio.

Ai sensi dell’art. 116 c.p.c, le prove sono valutate secondo il prudente apprezzamento del giudice, “salvo che la legge disponga altrimenti”. Ciò significa che in presenza di una prova legale, come le prove documentali o la testimonianza, il giudice non può valutarne il contenuto, ma deve attenersi alle risultanze della prova offerta.

Esistono delle limitazioni riguardanti l’utilizzo della prova testimoniale, indicate agli artt. 2721 e ss. del codice civile.

La prova per testimoni non è ammessa:

  1. quando il valore dell’oggetto del contratto eccede i 2,58 euro;
  2. se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, quando la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

Pur in presenza dei presupposti per l’applicazione dei divieti, la prova testimoniale è sempre ammessa:

  1. quando vi è un principio di prova per iscritto;
  2. quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
  3. quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Un’attenzione particolare va riservata ai testimoni di un sinistro stradale.

In caso di incidente stradale grave, in attesa che arrivino ambulanza e forze dell’ordine (da chiamare immediatamente), bisogna individuare eventuali testimoni e segnalarli agli agenti che interverranno per i rilievi.

Gli agenti, una volta arrivati sul posto, dovranno redigere il rapporto contenente la dinamica dell’incidente e per fare questo si baseranno sui rilievi effettuati e sulle indicazioni delle persone coinvolte e dei testimoni.

I nomi dei testimoni devono essere raccolti subito, in quanto sarà poi obbligatorio indicarli nella lettera di richiesta per il risarcimento dei danni all’Assicurazione; in mancanza, i testimoni non potranno essere sentiti in un eventuale processo, in quanto inammissibili.

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