Una testimonianza decisiva per le sorti di un processo non viene acquisita al tempo di un incidente. Un altro caso di malagiustizia.
Nell’aprile del 2002 la comunità di X viene sconvolta quando Luca, bambino di poco più di 6 anni, a bordo di un motorino giocattolo viene travolto da un’autovettura che andava ad una velocità sostenuta. L’incidente procura all’infante una serie di gravi ferite che anche a distanza di anni si ripercuotono sulla sua salute e sul suo stato fisico.
I familiari decidono inizialmente di non sporgere denuncia, poi si convincono che sia giusto per il piccolo Luca fare una richiesta di risarcimento danni nei confronti del guidatore dell’automobile; così si apre un procedimento civile per il risarcimento.
La pretesa processuale della famiglia verso l’automobilista e l’assicurazione viene rigettata sia in primo che in secondo grado.
L’Assicurazione convenuta in giudizio si ritiene esonerata da qualsivoglia indennizzo, poiché nell’incidente non erano effettivamente coinvolti veicoli abilitati alla circolazione stradale. La Corte avvalora la posizione dell’Assicurazione.
Per quanto riguarda la responsabilità dell’automobilista, le motivazioni del rigetto trovano il loro fondamento nel verbale redatto dalle forze dell’ordine, intervenute subito dopo l’accaduto.
Emerge, infatti, da tale verbale che l’incidente era avvenuto in tarda serata, la poca luce non poteva effettivamente consentire alla donna che guidava il veicolo di vedere la figura del bambino sul motorino giocattolo, il quale peraltro non era dotato di dispositivi di illuminazione e di segnalazione.
A distanza di tanti anni la famiglia scopre l’esistenza di un testimone chiave che non si era palesato all’epoca, la cui testimonianza avrebbe potuto influenzare l’esito processuale, invertendo i criteri di attribuzione della responsabilità del sinistro.
Al momento dell’accaduto, infatti, il testimone si trovava affacciato alla finestra della propria abitazione dalla quale ha potuto vedere che l’automobilista andava ad una velocità superiore ai diligenti limiti.
La testimonianza però non poteva più essere assunta perché non acquisita nel verbale delle forze dell’ordine al tempo. Inoltre la non acquisizione di un testimonianza decisiva non può costituire un motivo per la richiesta del rimedio della revocazione delle sentenze civili passate in giudicato ai sensi del art. 395 c.p.c.
Per questi motivi, una volta sforati i termini di impugnazione ordinari e non potendosi configurare un motivo di revocazione, la pretesa del piccolo Luca rimarrà per sempre inappagata.
È tipico di un Paese con leggi fatte da politicanti (vedasi Legge 41/2016) che gioiscono alla loro pubblicazione, incuranti dei guai che creano anche a chi li ha votati.
I verbalizzanti non sono infallibili. Spesso vedono (e scrivono) cose assurde. Nei sinistri stradali sia i guidatori, sia i testi oculari sono persone informate sui fatti, e la loro testimonianza non deve essere soggetta a prescrizione.
E’ purtroppo l’ ennesima iniqua, vergognosa faccia della giustizia. Italiana…
Sotto gli occhi di tutti il caso Vanini, la famiglia assassina se la cava bene!! Capitasse a me, la giustizia “giusta” la farei da me!
Che dire!
Non c’è peggior cieco di chi non vuole vedere e peggior sordo di chi non vuol sentire!
Ritengo che nel caso in oggetto sia doveroso orientarsi
verso il verdetto emesso. Il testimone non può asserire credibilmente che la velocità dell’automobilista sia stata eccessiva anche perché non ha voluto intromettersi in questa cosa già dall’inizio. Dall’altra parte il bambino con il suo veicolo giocattolo privo d’illuminazione e circolante sulla strada non certo adatta a veicoli giocattolo, ha messo in grave disagio e pericolo tutti i partecipanti a questa storia. Pericolo
di gravi lesioni materiali sia per lui che per l’automobilista, che morali per tutti glia altri coinvolti: perdite di tempo e denaro enormi per tutti, e di venire accusati ingiustamente. Questo caso fa riflettere su tutti i numerosissimi altri casi nei quali i bambini, neppure a 12 anni, sono in grado di valutare i pericoli a cui espongono i partecipanti al traffico stradale, ivi compresi i pedoni sui marciapiedi. La polizia dovrebbe bandire da qualsiasi traffico, specie soprattutto anche sui marciapiedi, ogni sorta di veicolo inappropriato, compresi soprattutto i trottinetti e tutte le altre “menate” (scusate il termine!)pericolose… e non foss’altro che verso la gente anziana!!! Vero? Io penso proprio di sì.
Argomentare i motivi ,per una richiesta di revocazione della sentenza passata ingiudicato , fondandoli su una testimonianza a mio parere molto discutibile ,tanto più, la testimonianza resa , pur avendo assistito all’incidente ,la testimone , non poteva con certezza indicare la velocità effettiva del veicolo facendo emergere la responsabilità del l’autista in tema di sicurezza stradale.
Pertanto , pur non conoscendo gli atti ,nonché per una espressa opinione personale andava presentata una ctu sugli elementi verbalizzati dalle forze dell’ordine , non tralasciando le pregresse risultanze processuali che non sono state motivo di analisi giuridica , ma cui con gli elementi nuovi potevano fare emergere la verità …..